Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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convenuta esplicitamente, il che vale anche per le condizioni generali di assicurazione.

Capoverso 2

Le parti devono concludere un accordo speciale sul pagamento del premio solo se questo (per quanto concerne il principio e l’entità) non è usuale.

Capoverso 3

Anche la durata del contratto non deve essere stabilita esplicitamente. In questo caso si applicano le disposizioni legali secondo cui il contratto sulla garanzia di copertura provvisoria prende fine con la conclusione del contratto definitivo, indipendentemente dal fatto se questo è concluso con la pertinente impresa di assicurazione o con un’altra impresa di assicurazione. Inoltre, il capoverso 3 statuisce che si può recedere dalla garanzia di copertura provvisoria in ogni momento osservando un termine di due settimane.

Capoverso 4

Al fine di offrire la massima flessibilità le garanzie di copertura provvisoria non devono essere sottoposte alle speciali prescrizioni di forma dell’avamprogetto di legge.

Art. 25 Assicurazione retrospettiva Capoverso 1

In genere un contratto d'assicurazione è concluso per un evento futuro. Esso deve coprire gli eventi che possono verificarsi dopo la conclusione del contratto o la data di decorrenza convenuta del contratto. Tuttavia, in alcuni casi vi può essere la necessità di concedere la copertura assicurativa per eventi del passato. La situazione di fatto e giuridica risulta meno problematica se, secondo il contratto, l’evento si considera verificato in un momento successivo, benché si riferisca a circostanze accadute prima della conclusione del contratto. A titolo di esempio si menziona la cosiddetta clausola «claims made», contenuta nell’assicurazione della responsabilità civile, secondo la quale determinante per il verificarsi dell’evento non è l’evento dannoso, bensì l’esercizio di pretese in materia di responsabilità civile da parte del danneggiato.

Per contro, secondo il diritto in vigore, il contratto è in linea di principio nullo «se, al momento in cui fu conchiuso, il rischio era già scomparso o il sinistro era già accaduto» (art. 9 LCA). Ciononostante, nella prassi capita costantemente che si concludano assicurazioni per eventi del passato o si estenda il contratto a tali eventi. In merito si rimanda all’articolo 10 dell’attuale LCA, che contiene un’eccezione per l’assicurazione-incendio relativa a oggetti situati all’estero e alle assicurazionitrasporti, secondo cui le conseguenze della nullità del contratto di cui all’articolo 9 LCA si possono produrre solo se entrambe le parti sapevano al momento della conclusione del contratto che il rischio era già scomparso o che l’evento si era già verificato. In deroga all’articolo 10 capoverso 1 LCA, si propone con l’articolo 25 capoverso 1 AP-LCA – rispondendo alle eventuali esigenze della prassi – di lasciare alle parti la possibilità di riferire l’assicurazione a una data anteriore alla conclusione del con-