Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
2.1.25 Sezione 5: Comunicazioni e osservanza dei termini
Art. 28 Comunicazioni Capoverso 1
Nell’ambito dello scambio di comunicazioni con lo stipulante, l’impresa di assicurazione deve conoscere l’indirizzo cui deve recapitare i documenti contrattuali e le altre comunicazioni. Le comunicazioni allo stipulante e all’avente diritto si intendono validamente recapitate a norma della LCA se sono inviate all’ultimo indirizzo reso noto all’impresa di assicurazione dalla(e) persona(e) interessata(e). Se non annuncia all’impresa di assicurazione il cambiamento di domicilio, lo stipulante deve assumersi il rischio del mancato recapito della comunicazione. La disposizione corrisponde all’articolo 43 LCA. La nuova disposizione ha ora carattere semimperativo e dunque non può essere modificata nelle condizioni generali di contratto. Tenuto conto delle gravi conseguenze di questa finzione, la sua applicazione a tutte le comunicazioni dell’impresa di assicurazione, anche a quelle secondo il diritto generale o a seguito di un accordo contrattuale, non si giustifica.
L’articolo 44 LCA (comunicazioni all’impresa di assicurazione) non è stato ripreso. Nella prassi, non sussiste più alcuna esigenza in tal senso, poiché le imprese hanno l’obbligo di fornire tali informazioni conformemente al diritto in materia di sorveglianza.
Capoverso 2
Se è recapitata in forma qualificata (segnatamente mediante «lettre signature», ovvero lettera raccomandata), la comunicazione è considerata effettuata, secondo la regola usuale attuale, al più tardi il settimo giorno successivo al primo recapito infruttuoso (finzione di recapito). Spetta dunque allo stipulante provvedere affinché possa ricevere tutte le comunicazioni speditegli. Una regolamentazione derogatoria per il settore assicurativo non è necessaria.
Art. 29 Osservanza dei termini
Corrisponde all’articolo 45 capoversi 2 e 3 LCA.
2.1.3 Capitolo 3: Premio
Art. 30 Scadenza
L’obbligo principale dello stipulante è il pagamento del premio convenuto. Il premio scade all’inizio del periodo assicurativo; tale periodo dura generalmente un anno. Si tratta di una disposizione dispositiva, al pari dell’articolo 19 capoverso 1 LCA. In tal modo, le parti possono stabilire un altro periodo assicurativo. Questo vale anche per la determinazione della scadenza ed, eventualmente, per la ripartizione del premio in funzione di singole unità temporali all’interno del periodo assicurativo. In linea di principio, bisogna distinguere la scadenza del premio dal termine da cui comincia ad avere effetto il contratto. L’assicurazione decorre, di regola, indipendentemente dalla scadenza del premio. È fatta salva la possibilità di prevedere una clausola di paga-