Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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Capoverso 2

Se lo stipulante è in mora con il pagamento del premio, in un primo tempo il contratto d'assicurazione è mantenuto e l'impresa di assicurazione deve fornire, in caso di sinistro, la prestazione promessa. La copertura assicurativa è valida fino all’eventuale scioglimento del contratto e lo stipulante deve pagare i premi per il relativo periodo e gli interessi di mora come pure risarcire i danni dovuti al ritardo. Secondo l'articolo 31 capoverso 2 AP-LCA l'impresa di assicurazione ha tuttavia la possibilità di prendere in considerazione lo scioglimento del contratto. In tal caso, deve però rispettare la procedura prevista, che consiste nell’impartire allo stipulante in mora un termine di pagamento di almeno quattro settimane per pagare il premio. Contrattualmente questo termine non può essere abbreviato e decorre dal momento in cui allo stipulante moroso perviene la comunicazione dell'impresa di assicurazione. Quando fissa il termine suppletorio, l'impresa di assicurazione deve dichiarare altresì che alla scadenza infruttuosa del termine, vale a dire in caso di mancato pagamento continuato, considera sciolto il contratto.

Tuttavia l'impresa di assicurazione è libera di prevedere più di un termine suppletorio nel contratto. Se si ricorre alla procedura di cui all'articolo 31 capoverso 2 AP-LCA, il contratto (e quindi l'obbligo dell'impresa di assicurazione) è sciolto allo scadere del termine suppletorio.

Capoverso 3

Questa disposizione poggia sul principio dell'articolo 20 capoverso 4 della LCA in vigore e rimanda agli articoli 111 e 112 dell'avamprogetto; questi regolamentano ─ come il diritto in vigore ─ i possibili valori di conversione e di riscatto in caso di estinzione di un contratto d'assicurazione sulla vita.

Art. 32 Divisibilità del premio

L'articolo 32 AP-LCA corrisponde all'articolo 24 della LCA attuale, entrato in vigore il 1° gennaio 2006. Sono state effettuate piccole modifiche sotto il profilo linguistico e della sistematica; le riserve che riguardano l'estinzione dell'assicurazione in caso di danno totale e di danno parziale sono riunite nel capoverso 2 dell'articolo 32.

L'articolo 32 capoverso 2 lettera a AP-LCA riprende in particolare la nuova disposizione dell'articolo 24 capoverso 2 LCA, entrata in vigore il 1° gennaio 2006. Se l'impresa di assicurazione ha fornito la sua prestazione in caso di danno totale, per il periodo assicurativo in corso è dovuta la totalità del premio.

Art. 33 Prestazioni assicurative con periodo di attesa

L'articolo 33 AP-LCA corrisponde all'articolo 118 dell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS; RS 961.011). Questa disposizione è ripresa nell’avamprogetto, poiché, sotto il profilo contenutistico, si fa riferimento al diritto contrattuale.