Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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modo positivo (e adeguato) alla controversia di vecchia data concernente il riconoscimento di un «obbligo di salvataggio» anticipato.
Capoverso 2
La richiesta di istruzioni all'impresa di assicurazione è già prevista nel diritto in vigore (art. 61 cpv. 1 periodo 2 LCA). Le istruzioni devono essere osservate, se, come stabilisce espressamente la disposizione, sono ragionevoli per lo stipulante. Lo stipulante o l'avente diritto deve rivolgersi spontaneamente all'impresa di assicurazione e chiedere istruzioni, quando ciò è previsto per contratto o è necessario in funzione delle circostanze. È probabile che le imprese di assicurazione vorranno concretizzare ulteriormente questa disposizione nelle condizioni generali di assicurazione.
Art. 35 Avviso
La disposizione relativa all'obbligo di avviso riprende in linea di principio la regolamentazione dell'articolo 38 dell’attuale LCA. Anche qui, la sanzione non è più connessa con la predetta disposizione ed è disciplinata nell'ambito del programma di prestazioni dell'impresa di assicurazione (cfr. art. 42 cpv. 1 lett. b AP-LCA). Nel capoverso 1 ─ come nel diritto in vigore ─ si presuppone cumulativamente che lo stipulante o l'avente diritto abbia conoscenza sia del verificarsi dell’evento sia della sua copertura assicurativa. Diversamente dall’attuale LCA (cfr. art. 38 cpv. 1 periodo 2), nell'articolo 35 AP-LCA non è più menzionata la possibilità di stabilire nel contratto che l'avviso sia dato per iscritto. Questo continuerà probabilmente ad essere il principale modo di procedere; però, in casi eccezionali, può bastare la forma verbale. L'esclusione della possibilità di avviso verbale nelle condizioni generali di assicurazione sarebbe quindi priva di validità a causa del carattere semimperativo della disposizione. Per contro è permesso prevedere nel contratto un determinato termine per l'avviso, purché tale termine sia adeguato (art. 35 cpv. 2 AP-LCA).
Art. 36 Informazioni Capoverso 1
L'articolo 36 AP-LCA statuisce l’obbligo di informazione dello stipulante e dell'avente diritto in vista dell'esercizio del diritto alle prestazioni assicurative. Soltanto dopo l’adempimento di tale obbligo è esigibile la pretesa assicurativa. Nel diritto vigente l'obbligo di fornire informazioni è disciplinato nell'articolo 39 LCA. L'avamprogetto parte dal presupposto che nel far valere le proprie pretese lo stipulante e l'avente diritto abbiano non solo l'obbligo di notificazione ma anche quello di cooperare all'accertamento delle circostanze nelle quali si è verificato l’evento. Rispetto al diritto in vigore, vi sono comunque delle differenze concernenti diversi punti. In primo luogo, l'impresa di assicurazione può, come finora, richiedere informazioni che, servono, da un lato, ad accertare le circostanze in cui si è verificato l’evento e, dall'altro, a determinare l’entità dell'obbligo di fornire prestazioni. Diversamente dall'articolo 39 LCA, l'obbligo di informazione deve riferirsi soltanto alle informazioni «necessarie», vale a dire a quelle che permettono all'impresa di assicurazione di accertare correttamente le circostanze e determinare in modo appropriato il suo obbligo di fornire prestazioni. Inoltre, l’ambito relativo al quale devono essere date le informazioni è più esteso;