Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 55Fedlex · Rapporto esplicativo
L’avamprogetto stabilisce quindi in norme distinte i motivi particolari del recesso straordinario, ovvero il recesso in caso di danno parziale (art. 55 AP-LCA) e il recesso in caso di revoca dell’autorizzazione all’impresa di assicurazione (art. 56 AP-LCA).
Il diritto di recesso in virtù della legislazione sulla sorveglianza delle assicurazioni è dato anche in caso di trasferimento del portafoglio (cfr. art. 62 LSA). È noto che il trasferimento del portafoglio svizzero a un’altra impresa di assicurazione richiede l’approvazione dell’autorità di sorveglianza. Questa autorizza il trasferimento se gli interessi degli assicurati sono tutelati nel loro insieme. Secondo l’articolo 62 capoverso 3 LSA, l’impresa di assicurazione assuntrice del portafoglio informa individualmente gli stipulanti da essa assunti, entro un mese dalla notifica dell’autorizzazione, in merito al trasferimento del portafoglio e al relativo diritto di disdetta. Quindi, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto d’assicurazione entro tre mesi dall’informazione individuale. Conformemente all’articolo 62 capoverso 4 LSA, l’autorità di sorveglianza può disporre l’esclusione del diritto di disdetta «se il trasferimento del portafoglio non implica, dal profilo economico, un cambiamento del partner contrattuale dello stipulante». Quest’ultima disposizione si riferisce in particolare ai trasferimenti di portafogli in seno ai gruppi. Dato che il pertinente diritto di recesso trova in modo specifico ed esplicito il suo fondamento nella legislazione sulla sorveglianza delle assicurazioni, si è rinunciato a farvi rinvio nell’avamprogetto relativo a una nuova LCA.
Art. 55 Recesso in caso di verificarsi dell’evento Capoverso 1
La possibilità, concessa in via straordinaria, di recedere da un contratto quando si è verificato un evento non si impone imperativamente. Poiché de lege ferenda deve essere concesso un diritto di recesso ordinario (art. 53 AP-LCA), nell’ottica sia dell’impresa di assicurazione sia dello stipulante si pone la questione dell’opportunità di mantenere un diritto speciale di recesso in caso di danno parziale. In particolare per lo stipulante può essere difficile, in caso di verificarsi dell’evento, riuscire a concludere un nuovo contratto se è stata l’impresa di assicurazione ad avvalersi della facoltà di recesso. D’altronde, qualora creda che un sinistro sia stato liquidato in modo inadeguato, lo stipulante potrebbe volere o ritenere necessario cambiare l’impresa di assicurazione. La ponderazione degli interessi in gioco in questo contesto porta ad evidenziare le possibilità di concorrenza anche quando si è verificato l’evento e a prevedere un diritto speciale di recesso. Questo sgrava il diritto di recesso straordinario di cui all’articolo 54 del presente avamprogetto, poiché non è necessario decidere, eventualmente per ogni danno parziale, se la prosecuzione del contratto è ancora ragionevole per una delle due parti. In questo senso, l’articolo 55 AP-LCA crea altresì certezza giuridica.
Capoversi 2 e 3
In caso di danno parziale il diritto di recesso si estingue due settimane dopo il versamento dell’indennità. Sino all’ultimo evento, lo stipulante deve avere, in particolare, la possibilità di far continuare il contratto. In caso di recesso del contratto, il rapporto contrattuale cessa due settimane dopo che è pervenuto il recesso. Sino al quel mo-