Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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mento l’impresa di assicurazione deve restare vincolata al contratto e il premio dovuto deve essere pagato.

Art. 56 Recesso in caso di revoca dell’autorizzazione

Se a un’impresa di assicurazione è revocata l’autorizzazione ad esercitare l’attività assicurativa conformemente alla legislazione sulla sorveglianza delle assicurazioni, lo stipulante deve avere il diritto, come sinora (cfr. art. 36 LCA «recesso»), di recedere in via straordinaria dal contratto. Per stabilire esplicitamente l’impossibilità della prosecuzione del contratto per lo stipulante, è previsto il diritto di recesso e non occorre discutere nel singolo caso se la prosecuzione è effettivamente ragionevole. La disposizione si inserisce perfettamente in quella dell’articolo 61 capoverso 3 LSA, secondo cui l’impresa di assicurazione alla quale è stata revocata l’autorizzazione non può più stipulare nuovi contratti d’assicurazione. La stessa disposizione della legislazione sulla sorveglianza delle assicurazioni statuisce inoltre che i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.

L’autorità di sorveglianza deve definire in dettaglio le modalità con cui un’impresa di assicurazione può continuare la propria attività dopo la revoca dell’autorizzazione (run off). Se lo stipulante non recede dal contratto, spetta al diritto in materia di misure per la sorveglianza delle assicurazioni rendere possibile la prosecuzione del contratto. Il contratto non si scioglie quindi automaticamente, ma lo stipulante ha un diritto di recesso di cui all’articolo 56 dell’avamprogetto. Se lo stipulante recede da un contratto d'assicurazione sulla vita che in quel momento ha un valore di riscatto, è applicabile l’articolo 112 AP-LCA.

2.1.63 Sezione 3: Conseguenze dell’estinzione del contratto

Art. 57 Estensione della responsabilità

Può capitare che l’evento si sia verificato durante la durata del contratto, ma che l’obbligo dell’impresa di assicurazione di fornire la prestazione assicurativa sia insorto soltanto dopo l’estinzione del contratto. Questa disposizione è stata concepita in particolare per l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione malattie, ad esempio per l’assicurazione in caso di decesso, per la quale l’articolo 57 AP-LCA protrae la responsabilità per un periodo di cinque anni se l’infortunio, in quanto evento, si è verificato durante la durata contrattuale e il decesso è avvenuto in seguito all’infortunio ma soltanto dopo l’estinzione del contratto. Nell’ambito dell’assicurazione malattie, l’evento è considerato danno patrimoniale (spese di cura, perdita di guadagno) determinato dal trattamento di una malattia nel corso della durata contrattuale. La copertura assicurativa si estende dunque soltanto ai trattamenti effettuati nel periodo di assicurazione; le altre spese per i trattamenti ricadano sul periodo contrattuale successivo. Sono comunque ipotizzabili altri scenari. Se ad esempio sono assicurate pretese in materia di responsabilità civile per i danni causati nel corso della durata contrattuale e il contratto si estingue, a prescindere dal motivo, nel periodo compreso tra il momento in cui sono stati causati i danni e il momento in