Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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cui il danneggiato fa valere le sue pretese, l’impresa di assicurazione deve indennizzare dei danni l’assicurato.

Pertanto, l’obbligo dell’impresa di assicurazione di fornire la prestazione insorge quando tutte le condizioni legali e contrattuali sono soddisfatte; il verificarsi dell’evento è una delle condizioni.

Art. 58 Casi assicurati pendenti Capoverso 1

Come per l’estensione della responsabilità (cfr. art. 57 AP-LCA) anche per i casi assicurati pendenti l’avamprogetto prevede una esplicita disposizione, secondo cui non è consentito autorizzare un’impresa di assicurazione a limitare o sopprimere unilateralmente gli obblighi di prestazione esistenti all’estinzione del contratto dopo il verificarsi dell’evento. Siffatte disposizioni sono nulle se svantaggiano lo stipulante derogando alla copertura assicurativa prevista. L’impresa di assicurazione fornisce le prestazioni cui è tenuta per contratto, a prescindere dall’eventualità che il contratto venga sciolto anticipatamente (ad es. in caso di danno parziale).

Capoverso 2

La disposizione concernente le conseguenze dei casi assicurati pendenti non si applica all’assicurazione malattie individuale, che sarà retta, come sinora, dalla LCA. Essa comprende tutte le assicurazioni complementari dell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), ad esclusione dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia.

L’attuale assicurazione malattie è caratterizzata da un processo di liquidazione dei sinistri molto breve in ragione della definizione di sinistro in questo settore. Se si prevedesse una responsabilità per i casi assicurati pendenti, si prolungherebbe tale processo rendendo difficile il calcolo per la costituzione di riserve per i sinistri. Per questa ragione, il sistema di finanziamento dell’assicurazione malattie individuale ai sensi della LCA corrisponde a quello dell’assicurazione malattie sociale secondo cui le riserve sono costituite annualmente sulla base di una nuova valutazione dei sinistri previsti. Una responsabilità per i casi assicurati pendenti comporterebbe un aumento considerevole delle riserve che a sua volta potrebbe determinare problemi di solvibilità. Gli aumenti del premio necessari per evitare i problemi di solvibilità sono spesso insostenibili per gli stipulanti, in particolare se riguardano le assicurazioni complementari ospedaliere.

2.1.7 Capitolo 7: Esecuzione forzata

Art. 59 Fallimento dell’impresa di assicurazione

Nell’avamprogetto si propone di prevedere, come nel diritto in vigore (art. 37 cpv. 1 LCA), l’estinzione del contratto quando un’impresa di assicurazione fallisce. Si potrebbe invero prendere in considerazione la possibilità di concedere agli stipulanti un diritto di recesso come nel caso della revoca dell’autorizzazione. A un siffatto diritto sarebbero però legate troppe incertezze. Se, dopo l’apertura del fallimento, per alcu-