Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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ni contratti d’assicurazione o per la maggioranza di essi non si esercitasse il diritto di recesso e si optasse per la loro prosecuzione, bisognerebbe chiarire la questione di chi ha obbligo di versare l’indennità per i sinistri successivi. Si potrebbe utilizzare il patrimonio vincolato. Ma in caso di concessione individuale del diritto di recesso, si perderebbe completamente la visione d’insieme dell’effettivo di assicurati. In caso di fallimento, pare quindi opportuno far cessare tutti i contratti per la stessa data. Per quanto riguarda le possibili misure di risanamento, va tenuto altresì presente che prima dell’apertura del fallimento l’autorità di sorveglianza ha già sfruttato molte possibilità ─ se non addirittura tutte ─ adottando misure particolari per salvare l’impresa di assicurazione. Se le misure di risanamento non danno gli effetti sperati, non rimane che la dichiarazione di fallimento e di conseguenza la liquidazione dell’impresa. Tuttavia, nell’avamprogetto si propone per l’estinzione del contratto di prevedere un termine transitorio di otto settimane dopo la comunicazione dell’apertura del fallimento. In effetti, in determinati casi può volerci del tempo prima che lo stipulante abbia trovato una nuova impresa di assicurazione con cui concludere un altro contratto. Poiché l’obbligo di informare non incombe più, a ragione, all’impresa di assicurazione fallita, è previsto che sia l’autorità di vigilanza a provvedere ad informare adeguatamente gli stipulanti.
Le disposizioni di cui all’articolo 37 capoversi 2 – 4 della LCA in vigore decadono nel nuovo diritto. Questi prevede norme speciali per l’assicurazione sulla vita (cfr. art. 110 seg. AP-LCA concernenti l’estinzione anticipata del contratto e la conversione di un contratto d'assicurazione sulla vita). Pertanto, l’articolo 36 capoverso 2 della LCA in vigore, a cui rimanda l’articolo 37 capoverso 2 LCA, diventa obsoleto, visto che si applica una norma generale relativa al principio della divisibilità del premio (cfr. art. 32 AP-LCA). Inoltre, si può rinunciare a riprendere l’articolo 37 capoverso 4 LCA. La commissione di esperti ritiene che lo stralcio di detto articolo non debba comportare modifiche della situazione giuridica; come sinora restano riservate le pretese in materia di risarcimento dei danni. Anche se risultano simili pretese, e in tal caso in virtù dell’articolo 41 o 97 CO, non è necessario inserire nella LCA le corrispondenti basi giuridiche. Esse non possono essere fatte valere in via privilegiata nei confronti di un impresa di assicurazione andata in fallimento.
Art. 60 Fallimento dello stipulante Capoverso 1
Rispetto alla vecchia regolamentazione, la revisione parziale della LCA (del
17.12.2004) stabilisce all’articolo 55 capoverso 1 che, in caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la dichiarazione di fallimento. Il testo precedente del suddetto articolo statuiva al capoverso 1 quanto segue: «Nel caso di fallimento dello stipulante la massa gli sottenta nel contratto. Si applicano a questo caso le disposizioni relative al cambiamento di proprietario (art. 54).» Evidentemente questa disposizione è stata rivista nell’ambito della revisione delle prescrizioni concernenti il cambiamento di proprietario senza tenere conto di tutte le conseguenze della nuova regolamentazione. La disposizione divenuta legge può sollevare problemi seri, in particolare se nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile sono coinvolti anche terzi. Si propone dunque di tornare al vecchio sistema; il contratto sussiste e