Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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Art. 64 Diritto di subingresso

Anche questa disposizione corrisponde a quella in vigore (art. 81 LCA). L’estensione ai partner in concubinato non è prevista neppure in questo caso, poiché il termine concubinato non può essere definito né delimitato in maniera univoca. Inoltre, vi è la possibilità di far beneficiare in modo irrevocabile il partner in concubinato; se lo stipulante rinuncia al diritto di revoca del beneficio, la pretesa assicurativa fondata sul beneficio non soggiace all’esecuzione forzata (art. 62 cpv. 3 AP-LCA).

Art. 65 Realizzazione della pretesa assicurativa in via di esecuzione o di fal-

limento

Nell’articolo 65 AP-LCA è ripresa la regolamentazione dell’articolo 86 della LCA in vigore, ma, come le precedenti, è inserita nel capitolo sull’esecuzione forzata. L’opportunità di mantenere questa disposizione discende anche dal fatto che l’articolo 16 RPAss vi fa rinvio.

2.1.8 Capitolo 8: Prescrizione

Art. 66 Capoverso 1

Secondo il diritto in vigore, «i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l’obbligazione» (art. 46 cpv. 1 primo periodo LCA). L’articolo 66 proposto nell’avamprogetto estende il termine di prescrizione a cinque anni e fa riferimento alla scadenza (cfr. art. 30 e 39 AP-LCA). La locuzione «crediti derivanti dal contratto» comprende i crediti risultanti sia dal premio sia dalle prestazioni assicurative come pure il diritto di rimborso in caso di violazione dell’obbligo di notificazione.

Capoverso 2

Se da una parte si rinuncia in generale all’introduzione di un termine di prescrizione relativo o assoluto, dall’altra si propone una nuova regolamentazione per le prestazioni assicurative periodiche. In conformità al Codice delle obbligazioni, la prestazione totale si prescrive in dieci anni dall’inizio della scadenza della prima prestazione assicurativa periodica arretrata.

2.1.9 Capitolo 9: Intermediazione assicurativa

L’avamprogetto di legge rispecchia la suddivisione in agenti e intermediari che viene fatta dal mercato dell’intermediazione. Esso disciplina compiti, rappresentanza e responsabilità per entrambe le forme dell’attività di intermediazione. Stabilisce, inoltre, il genere di remunerazione per l’intermediario assicurativo tenendo conto della situazione effettiva del mercato. Anche in futuro gli obblighi di informazione degli intermediari assicurativi sono disciplinati dalla LSA.