Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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Capoverso 3

Lo stipulante può rinunciare soltanto per iscritto all’adempimento dell’obbligo di consegna. La rinuncia è possibile unicamente se le prestazioni ai sensi del capoverso 2 sono computate nella remunerazione dello stipulante a titolo di adempimento. Le prestazioni che superano l’importo della rimunerazione restano all’intermediario.

In occasione del primo contatto, l’intermediario deve informare lo stipulante in merito all’obbligo di consegna e alle condizioni alle quali si può rinunciare a tale consegna (art. 45 cpv. 1bis AP-LCA).

Art. 69 Rappresentanza e responsabilità

L’articolo 69 AP-LCA disciplina in modo semimperativo le questioni della rappresentanza e della responsabilità.

Capoversi 1 e 2

In considerazione della varietà delle forme di collaborazione con gli stipulanti, esistenti nella pratica, si rinuncia a un modello standardizzato per la procura degli intermediari. Si riprendono dunque le norme del diritto generale del CO relative alla rappresentanza.

Capoverso 3

Anche in materia di responsabilità, l’avamprogetto riprende nel capoverso 3 le norme del CO.

2.1.92 Sezione 2: Agente assicurativo

Art. 70 Compiti

La direttiva concernente gli intermediari distingue tra agenti dipendenti e indipendenti ed esclude i primi dal proprio campo d’applicazione. Ciò significa che lo stipulante che ha di fronte a sé un agente libero professionista ha diritto alla consulenza, mentre tale diritto non spetta allo stipulante che ha di fronte a sé un agente dipendente. Questa distinzione non è sensata. L’avamprogetto fa quindi riferimento alla normativa tedesca, che prevede un obbligo di consulenza per l’impresa di assicurazione, che fa poi adempiere il suo obbligo dall’agente, equivalente a quello dell’intermediario.

Art. 71 Rappresentanza e responsabilità

L’articolo 71 AP-LCA disciplina in modo semimperativo le questioni della rappresentanza e della responsabilità.

Capoverso 1

Il capoverso 1 prevede un modello standardizzato per la procura dell’agente (analoga a quelle contemplate dal diritto commerciale per il mandatario e il procuratore). Questo crea certezza del diritto e semplifica le relazioni d’affari.