Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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2.1.10 Capitolo 10: Protezione dei dati

È mantenuto il principio secondo cui alle imprese di assicurazione è applicabile la legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1). Le disposizioni particolari sono previste, d’ora in poi, per i contratti collettivi e, come finora, nell’ambito della 5a revisione dell’AI.

2.1.101 Sezione 1: Contratti collettivi

Obbligati da contratti collettivi o di propria iniziativa, molti datori di lavoro assicurano l’obbligo di continuare a versare lo stipendio e la perdita di guadagno dei lavoratori alla scadenza del suddetto obbligo attraverso l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia. Le imprese di assicurazione ordinano un esame dello stato di salute prima della conclusione del contratto, soprattutto se i redditi da assicurare sono elevati. Ne consegue che determinati lavoratori possono essere rifiutati o ammessi con riserva. E qui nasce un dilemma: il datore di lavoro deve sapere quando l’assicurazione conclusa per finanziare l’obbligo di continuare a versare lo stipendio non deve fornirgli prestazioni, poiché in tal caso l’obbligo incombe a lui personalmente. Una situazione simile può avere conseguenze gravi soprattutto sulle piccole imprese. D’altra parte, anche il lavoratore può non avere alcun interesse a fornire informazioni sui suoi problemi di salute.

Il Consiglio federale aderisce al modo di procedere proposto dalla commissione di esperti, che pur essendo complicato, consente di soddisfare i diversi interessi: il lavoratore può decidere se il rifiuto o la riserva devono essere comunicati al datore di lavoro. Se teme di perdere il posto rivelando il proprio stato di salute (ad es. infezione HIV), ha la possibilità di esigere la confidenzialità. Anche il datore di lavoro che confida nella propria copertura assicurativa va però tutelato. Infatti, il suo obbligo di continuare a versare lo stipendio è limitato al minimo previsto dal CO, a prescindere da altre regolamentazioni contenute nei contratti o nei contratti collettivi di lavoro.

In alternativa a questa regolamentazione si potrebbe prendere in considerazione anche l’obbligatorietà dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia. Questa soluzione presenterebbe diversi vantaggi: da una parte, si potrebbe proibire la riserva (compensazione del rischio mediante l’assicurazione obbligatoria) risolvendo il problema dell’informazione del datore di lavoro e, dall’altra, sarebbe possibile organizzare in modo relativamente semplice la copertura in caso di perdita di guadagno (ad es. interruzione della copertura a seguito di un ritardo nel pagamento dei premi). Tuttavia, la commissione di esperti propone di non prevedere alcuna assicurazione obbligatoria, perché in tal modo si creerebbe un’assicurazione sociale supplementare e si imporrebbe soprattutto alle grandi imprese l’assicurazione di un rischio che queste possono senz’altro assumersi e spesso vogliono anche assumersi.