Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine
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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
Articolo 11 Polizza
1 L’impresa di assicurazione consegna allo stipulante una polizza che stabilisce i diritti e gli obblighi convenuti tra le parti.
2 Se vengono stabiliti patti in deroga al contenuto della polizza e dei suoi complementi, l’impresa di assicurazione non può appellarsi al contenuto derogativo di questi patti.
3 L’impresa di assicurazione deve consegnare su richiesta, allo stipulante, una copia delle spiegazioni contenute nella proposta o altrimenti fornite per scritto dal proponente e sulla cui base è stato concluso il contratto.
Il Cantone ZH e l’UP accolgono favorevolmente l’eliminazione della finzione d’accettazione ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LCA. Il Cantone BS, la KPT e il PS chiedono che venga ripreso il testo dell’articolo 5 capoverso 2 P-LCA, poiché il capoverso 2 non sarebbe formulato correttamente. Inoltre il PS esige che perlomeno i dati che sottostanno al segreto medico siano esclusi dal capoverso 3. Anche Losanna considera problematico il capoverso 3 nell’ottica della protezione dei dati. Centre Patronal, TCS, USAM, Concordia, Assura e UPSA si esprimono a favore del mantenimento della regolamentazione in vigore. Il TCS chiede inoltre che il capoverso 1 venga formulato in modo semimperativo. L’ASA approva la soppressione
dell’articolo 12 LCA e quindi la finzione d’accettazione ed esige per contro che il capoverso 2 sia soppresso, poiché anche l’impresa di assicurazione deve avere il diritto di provare
l’inesattezza del contenuto della polizza. ASA e Castrum avanzano proposte di formulazione riguardanti il commercio elettronico.
Il Cantone VD chiede una modifica del capoverso 3 che limiti la trasmissione di dati, qualora si tratti di un’assicurazione collettiva. Inoltre, il capoverso 1 della versione francese dovrebbe contenere la formulazione «…remet…» e non «…est tenue de remettre…», visto che tale capoverso ha carattere dispositivo. Il prof. Stöckli sostiene in linea di massima la rinuncia alla finzione d’accettazione, anche se ritiene che il capoverso 2 vada troppo in là. La regola di opponibilità del capoverso 2 dovrebbe essere limitata alle divergenze che si vengono a creare tra i patti già stabiliti e la polizza o i suoi complementi; i patti stabiliti dopo la conclusione del contratto ne dovrebbero essere esclusi. Secondo FRC, ACSI, Fondazione per la protezione dei consumatori e kf il capoverso 1 deve essere formulato in modo imperativo.
Articolo 12 Contenuto
1 L’impresa di assicurazione deve informare lo stipulante in merito alla propria identità e al contenuto essenziale del contratto. In particolare essa deve fornire informazioni:
a. sui rischi assicurati;
b. sulla portata della protezione assicurativa;
c. sui premi dovuti, sulla questione della differenziazione dei premi a seconda del sesso, sulle modalità di riscossione dei premi e su altri obblighi dello stipulante;
d. sulla durata e sull’estinzione del contratto;
e. sul diritto di revoca ai sensi dell’articolo 7;
f. sul trattamento dei dati personali, compresi lo scopo e il genere della collezione di dati, nonché i destinatari e la conservazione dei dati;