Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

g. sul contenuto di un’eventuale clausola di pagamento;

h. sul diritto di esigere una copia dei documenti menzionati nell’articolo 11 capoverso 3;

i. su un eventuale termine di presentazione dell’avviso ai sensi dell’articolo 35 capoverso 2.

2 Per quanto riguarda i seguenti rami assicurativi essa deve inoltre informare in particolare:

a. assicurazione della protezione giuridica: sul trasferimento della liquidazione del sinistro a un’impresa giuridicamente autonoma e sulla possibilità di designare un rappresentante legale;

b. assicurazione sulla vita: sui principi di determinazione e di ripartizione delle eccedenze, sul riscatto e sulla conversione, e sui costi di protezione contro i rischi e di conclusione e gestione del contratto inclusi nel premio;

c. assicurazione complementare contro le malattie: sul metodo di finanziamento,

compresa la costituzione e l’utilizzazione di accantonamenti fondati sull’età.

3 L’impresa di assicurazione provvede affinché lo stipulante sia in possesso delle condizioni generali di assicurazione.

Centre Patronal, Assura, SIBA, PLR.I Liberali, UDC, PPD, economiesuisse, USAM, KPT, Altenburger LTD legal + tax e UPSA propongono di mantenere la regolamentazione attuale dell’articolo 3 LCA. Anche l’ASA condivide in linea di massima questo parere e specifica che un disciplinamento non esaustivo verrebbe chiaramente respinto. Nel capoverso 1 lettera c devono essere eliminate la questione della differenziazione dei premi a seconda del sesso e le modalità di riscossione dei premi. Secondo ASA e TCS nel capoverso 2 lettera a bisogna tenere conto dell’articolo 32 LSA e completare il testo di conseguenza. Inoltre la lettera b dovrebbe essere sostituita con il testo dell’articolo 6 capoverso 1 lettera i P-LCA (ASA). ASA e Visana chiedono altresì di stralciare senza sostituzione il capoverso 2 lettera c e di introdurre il capoverso 3 nell’articolo 13 AP-LCA (solo ASA).

I Verdi giudicano favorevolmente la nuova regolamentazione. Il Cantone BS approva in particolare il capoverso 2 lettera c; i Cantoni LU e SG e la Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini, in particolare l’obbligo di fornire informazioni sulla differenziazione dei premi a seconda del sesso di cui al capoverso 1 lettera c. Il Cantone FR sarebbe favorevole all’applicazione della direttiva 2004/113/CE. L’Ombudsfrau dell’assicurazione privata e della SUVA aderisce alla regolamentazione del capoverso 2 lettera b. Il Cantone SO accetta in linea generale l’estensione degli obblighi di informare. In generale il Cantone ZH accoglie favorevolmente le prescrizioni più estese in materia di informazione e in particolare il capoverso 2 lettera c. Al contempo chiede di stralciare il capoverso 1 lettera c relativamente alla differenziazione dei premi a seconda del sesso.

Secondo il Cantone TI, la nuova regolamentazione migliora la posizione dell’assicurato. FRC, ACSI, Fondazione per la protezione dei consumatori e kf accolgono positivamente la nuova regolamentazione e in particolare il capoverso 1 lettera b, specificando tuttavia che si dovrebbero fornire informazioni supplementari sulla possibilità di ricorrere al servizio di mediazione. Propongono inoltre che le copie di cui al capoverso 1 lettera h siano consegnate automaticamente.