Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

4 Lo stipulante può disporre liberamente dei diritti derivanti dal contratto anche se un terzo è designato come beneficiario, purché non vi abbia rinunciato per scritto e consegnato la polizza al beneficiario. È fatto salvo il capoverso 2.

5 Al verificarsi dell’evento il beneficiario dispone di un proprio diritto di credito nei confronti dell’impresa di assicurazione.

6 Se il beneficiario non è in vita al verificarsi dell’evento e non sono stati designati beneficiari successivi, il suo diritto passa ai suoi eredi tranne che l’erede non sia un ente pubblico.

L’ASA chiede importanti cambiamenti e completamenti e a tale riguardo rimanda al suo parere. Secondo il Cantone BS nei capoversi 5 e 6 del testo tedesco si dovrebbe parlare di «Versicherungsfall» (caso d’assicurazione) anziché di «befürchteten Ereignis» (evento).

Articolo 109 Partecipazione alle eccedenze

1 Se è stata pattuita una partecipazione alle eccedenze, il contratto deve in particolare disciplinare i seguenti punti:

a. le modalità di assegnazione delle eccedenze, in particolare delle quote chesono assegnate annualmente;

b. il momento della prima assegnazione di eccedenze;

c. la possibilità di assegnare le eccedenze anticipatamente o posticipatamente;

d. il genere di utilizzazione della quota assegnata annualmente;

e. le modalità di modifica del sistema delle eccedenze nel corso della durata del contratto;

f. l’eccedenza finale.

2 L’impresa di assicurazione è tenuta a informare annualmente lo stipulante in merito all’assegnazione e alla situazione della quota individuale di eccedenze. Ne devono in particolare risultare le basi di calcolo delle eccedenze e i principi di distribuzione.

3 L’impresa di assicurazione deve integrare la prestazione assicurativa maturata in caso di conversione o di riscatto come pure, se così convenuto, quella maturata in caso di decesso o di invalidità con una parte adeguata dell’eccedenza finale accumulata, commisurata alla durata trascorsa del contratto.

SIC e USS chiedono di stralciare il capoverso 1 lettera e. L’USS propone altresì una regolamentazione che vieta di modificare il sistema delle eccedenze a svantaggio dello stipulante durante la validità del contratto. La SDRCA approva la regolamentazione, ma chiede di rinunciare alla condizione di cui al capoverso 3 relativa all’accordo contrattuale. Secondo l’UP la legge deve stabilire che gli assicuratori sulla vita sono tenuti a trasmettere una quota adeguata delle riserve accumulate agli stipulanti sotto forma di partecipazione alle eccedenze.