Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/11: Ordinanza del DATEC concernente il calcolo della riduzione dei prezzi dei tracciati nel trasporto combinato · 11 pagine
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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dei trasporti UFT
Divisione Finanziamento
Modifica dell'ordinanza del DATEC concernente il calcolo della riduzione dei prezzi dei tracciati nel trasporto combinato
Documento esplicativo della modifica
N. registrazione/dossier: //
1. Trasferimento dei contributi per i prezzi di tracciato nel trasporto combinato: premesse
La promozione del trasporto combinato (TC), intesa a ridurre i costi del TC e quindi a rendere
quest'ultimo concorrenziale rispetto al traffico merci stradale, è una misura di politica dei trasporti fondamentale per la Confederazione al fine di conseguire l'obiettivo fissato nella Costituzione per quanto concerne il trasferimento del traffico (art. 84 Cost.). Le relative basi legislative sono costituite dalla legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin, RS 725.116.2), l'ordinanza sul traffico combinato (OTC, RS 742.149) e la legge sui sussidi (LSu, RS 616.1).
Attualmente la Confederazione promuove il trasporto combinato in misura determinante mediante contributi per i prezzi di tracciato e contributi d'esercizio, destinati rispettivamente ai gestori
dell'infrastruttura svizzeri e agli operatori del traffico combinato. Il prezzo del tracciato (cioè la somma da pagare per poter utilizzare l'infrastruttura) si compone essenzialmente di un prezzo minimo e di un contributo di copertura. Con il contributo per il prezzo di tracciato attualmente versato a favore del trasporto combinato la Confederazione si assume l'intero contributo di copertura1 e parte del prezzo minimo (0.0015 fr. per tonnellata-chilometro lorda). L'importo dei contributi d'esercizio corrisponde fondamentalmente ai costi non coperti risultanti dai conti di previsione degli operatori, pari alla
differenza tra i costi e i ricavi preventivati (art. 11 OTC). Dal 2005 sono previsti a questo scopo importi massimi e unici a dipendenza delle relazioni e delle regioni e per ogni treno fatto circolare e
spedizione effettuata2. Per la strada viaggiante (Rola) si applica la stessa regola, ma con importi per ogni treno e spedizione adeguati alle sue particolari modalità di produzione. I contributi per treno e
1 Attualmente il contributo ammonta a 0,0052 franchi per tonnellata-chilometro netta per quanto concerne la rete delle FFS e a 0,0035 per quella della BLS. Inoltre, nel settore del trasporto combinato i seguenti gestori dell'infrastruttura ricevono contributi per i prezzi di tracciato: Ferrovie retiche, Konzessionierte Hafenbahn des Kantons Basel Stadt (HBS) e Deutsche Bahn AG (tratte ferroviarie tedesche su territorio svizzero).
2 Una spedizione corrisponde a un semirimorchio, una cassa mobile / container > 8,30 m o > 16 t, due casse mobili / container < 8,30 m e < 16 t, tre casse mobili trasportate con il sistema ACTS o un veicolo della strada viaggiante (Rola). Tale definizione si basa su quella dell'UIRR, l'Unione internazionale dei vettori che effettuano il trasporto combinato.