Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/11: Ordinanza del DATEC concernente il calcolo della riduzione dei prezzi dei tracciati nel trasporto combinato · 11 pagine
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N. registrazione/dossier: 714/2008-05-27/108
5. Modifica d'ordinanza L'attuazione dei provvedimenti illustrati richiede il seguente adeguamento dell'ordinanza del DATEC concernente il calcolo della riduzione dei prezzi dei tracciati nel trasporto combinato (RS 742.149.4; adeguamento evidenziato in grassetto):
I
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica ai gestori delle infrastrutture ferroviarie che effettuano la riduzione dei prezzi dei tracciati per il trasporto combinato ai sensi dell’articolo 13 dell’ordinanza del 29 giugno 1988 sul traffico
combinato.
Art. 2 Entità della riduzione dei prezzi dei tracciati
La riduzione dei prezzi dei tracciati assunta dalla Confederazione è calcolata sommando i seguenti elementi:
a. abrogata;3
b. il contributo di copertura di cui all’articolo 20 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 concernente l’accesso alla rete ferroviaria; esso è fissato dal gestore dell’infrastruttura d’intesa con l’Ufficio federale dei trasporti.
Art. 3 Esecuzione
L’esecuzione della presente ordinanza spetta all’Ufficio federale dei trasporti.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2000.
Art. 5 Durata di validità La presente ordinanza è valida fino all'11 dicembre 2010.
II
La presente modifica entra in vigore il 14 dicembre 2008.
3 Testo attuale: "0.0015 fr. per tonnellata-chilometro lorda;"