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Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 6 pagine
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Art. 10 cpv. 2 lett. a
2 Essi annunciano il raggiungimento dei criteri immediatamente:
a. all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN);
Art. 11 cpv. 2 lett. a, b e c
2 Essi trasmettono immediatamente le notifiche concernenti la diffusione di allerta o allarme:
a. all'organo cantonale competente;
b. alla CENAL;
c. all'Ufficio federale dell'energia.
Titolo antecedente l'art. 12
Sezione 4: Segnali d’allarme
Art. 13 cpv. 1 e 2
1 In caso di possibile pericolo presso un impianto d'accumulazione, la popolazione è allarmata con il segnale d'allarme «Allarme generale».
2 Se il pericolo è imminente, la popolazione residente nella zona d'inondazione, raggiunta nel giro di due ore dal fronte dell'onda di piena in caso di rottura totale dell'impianto d'accumulazione (zona contigua), è in seguito allarmata con il segnale d'allarme «Allarme acqua». Se per mancanza di tempo non è possibile dare preventivamente l’«Allarme generale», la popolazione nella zona contigua è allarmata solo con il segnale d'allarme «Allarme acqua», ripetuto una volta.
Titolo antecedente l'art. 15
Sezione 5: Organizzazione e competenze
Art. 15 cpv. 1
concerne solo il testo francese
Art. 18 cpv. 2
2 Il regolamento d’emergenza deve essere approvato dall'IFSN.
Titolo antecedente l'art. 20
Sezioen 6: Assunzione dei costi
Titolo antecedente l'art. 21
Sezione 7: Oneri sulla proprietà e responsabilità