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Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 6 pagine

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Art. 10 cpv. 2 lett. a

2 Essi annunciano il raggiungimento dei criteri immediatamente:

a. all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN);

Art. 11 cpv. 2 lett. a, b e c

2 Essi trasmettono immediatamente le notifiche concernenti la diffusione di allerta o allarme:

a. all'organo cantonale competente;

b. alla CENAL;

c. all'Ufficio federale dell'energia.

Titolo antecedente l'art. 12

Sezione 4: Segnali d’allarme

Art. 13 cpv. 1 e 2

1 In caso di possibile pericolo presso un impianto d'accumulazione, la popolazione è allarmata con il segnale d'allarme «Allarme generale».

2 Se il pericolo è imminente, la popolazione residente nella zona d'inondazione, raggiunta nel giro di due ore dal fronte dell'onda di piena in caso di rottura totale dell'impianto d'accumulazione (zona contigua), è in seguito allarmata con il segnale d'allarme «Allarme acqua». Se per mancanza di tempo non è possibile dare preventivamente l’«Allarme generale», la popolazione nella zona contigua è allarmata solo con il segnale d'allarme «Allarme acqua», ripetuto una volta.

Titolo antecedente l'art. 15

Sezione 5: Organizzazione e competenze

Art. 15 cpv. 1

concerne solo il testo francese

Art. 18 cpv. 2

2 Il regolamento d’emergenza deve essere approvato dall'IFSN.

Titolo antecedente l'art. 20

Sezioen 6: Assunzione dei costi

Titolo antecedente l'art. 21

Sezione 7: Oneri sulla proprietà e responsabilità