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Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 6 pagine

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b. in caso di piene, movimenti di masse geologiche e incendi boschivi: l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);

c. in caso di pericolo valanghe: l'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV);

d. in caso di terremoto: il Servizio sismologico svizzero (SSS).

2 Se un evento compete a più organi, questi emanano congiuntamente preallerta, allerta e raccomandazioni di comportamento. L'organo specialistico che assume la direzione è definito nei singoli casi d'intesa tra gli organi competenti.

3 Preallerta e allerta devono essere contrassegnate in forma unitaria come preallerta ufficiale e allerta ufficiale della Confederazione.

4 Gli organi specialistici regolano, d'intesa con gli organi cantonali competenti:

a. gli iter di notifica;

b. la collaborazione tra Confederazione e cantoni;

c. l'enunciazione delle raccomandazioni di comportamento.

5 I cantoni completano e precisano, se necessario, l'allerta e le raccomandazioni di comportamento emanate dagli organi specialistici.

Art. 9a Livelli di allerta

1 Per l'allerta secondo l'articolo 9 gli organi specialistici impiegano una scala con cinque livelli di pericolo:

Livello 1: pericolo nullo o debole

Livello 2: pericolo moderato

Livello 3: pericolo marcato

Livello 4: pericolo elevato

Livello 5: pericolo molto elevato

2 Gli organi specialistici fissano, in collaborazione con gli organi cantonali competenti, i criteri per il raggiungimento dei livelli d'allarme per i pericoli naturali che rientrano nella loro sfera di competenza. Nel fissare tali criteri essi si basano fondamentalmente sull'intensità degli eventi naturali.

Art. 9b Notifiche di terremoto

1 In caso di terremoto, il SSS quale organo specialistico della Confederazione è responsabile di trasmettere le notifiche di terremoto alle autorità e alla popolazione.

2 Le notifiche di terremoto devono essere contrassegnate in forma unitaria come notifiche di terremoto ufficiali della Confederazione.

3 Il SSS applica alle notifiche di terremoto una scala analoga a quella esposta nell'articolo 9a, basata sull'intensità del terremoto.