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Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 6 pagine
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b. in caso di piene, movimenti di masse geologiche e incendi boschivi: l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
c. in caso di pericolo valanghe: l'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV);
d. in caso di terremoto: il Servizio sismologico svizzero (SSS).
2 Se un evento compete a più organi, questi emanano congiuntamente preallerta, allerta e raccomandazioni di comportamento. L'organo specialistico che assume la direzione è definito nei singoli casi d'intesa tra gli organi competenti.
3 Preallerta e allerta devono essere contrassegnate in forma unitaria come preallerta ufficiale e allerta ufficiale della Confederazione.
4 Gli organi specialistici regolano, d'intesa con gli organi cantonali competenti:
a. gli iter di notifica;
b. la collaborazione tra Confederazione e cantoni;
c. l'enunciazione delle raccomandazioni di comportamento.
5 I cantoni completano e precisano, se necessario, l'allerta e le raccomandazioni di comportamento emanate dagli organi specialistici.
Art. 9a Livelli di allerta
1 Per l'allerta secondo l'articolo 9 gli organi specialistici impiegano una scala con cinque livelli di pericolo:
Livello 1: pericolo nullo o debole
Livello 2: pericolo moderato
Livello 3: pericolo marcato
Livello 4: pericolo elevato
Livello 5: pericolo molto elevato
2 Gli organi specialistici fissano, in collaborazione con gli organi cantonali competenti, i criteri per il raggiungimento dei livelli d'allarme per i pericoli naturali che rientrano nella loro sfera di competenza. Nel fissare tali criteri essi si basano fondamentalmente sull'intensità degli eventi naturali.
Art. 9b Notifiche di terremoto
1 In caso di terremoto, il SSS quale organo specialistico della Confederazione è responsabile di trasmettere le notifiche di terremoto alle autorità e alla popolazione.
2 Le notifiche di terremoto devono essere contrassegnate in forma unitaria come notifiche di terremoto ufficiali della Confederazione.
3 Il SSS applica alle notifiche di terremoto una scala analoga a quella esposta nell'articolo 9a, basata sull'intensità del terremoto.