Progetto
Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 6 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
4 Un'allerta non limitata nel tempo è rinnovata o annullata con una revoca. Se l'allerta è stata data anche alla popolazione, l'ente competente deve comunicare la revoca dell'allerta via radio e altri media.
5 Gli enti federali, cantonali e comunali competenti provvedono affinché sia possibile realizzare per tempo la prontezza per un successivo allarme.
Art. 5 cpv. 1
In seguito alla realizzazione della prontezza d'allarme la popolazione può essere allarmata per mezzo di sirene fisse e mobili o tramite telefono e riceve via radio e per mezzo di altri media le istruzioni sul comportamento da adottare; le istruzioni di comportamento sono vincolanti.
Art. 6 cpv. 2 lett. b
2 In caso di pericolo locale, l’allarme tramite segnali acustici e la diffusione delle istruzioni di comportamento avvengono:
b. in caso di emissione rapida (< 1 h) di sostanze radioattive da un impianto nucleare che richiede l'adozione di misure preventive per proteggere la popolazione residente nella zona 1 (incidente con decorso rapido), tramite l'impianto in questione;
Art. 8 Revoca dell’allarme e delle istruzioni di comportamento
Gli allarmi e le istruzioni di comportamento devono essere revocate dall'autorità che ha diffuso l'allarme; questa deve comunicare la revoca dell'allarme e l'allentamento o la revoca delle istruzioni di comportamento via radio e tramite altri media.
Art. 8a Obblighi di diffusione
Gli obblighi di diffusione delle emittenti radiofoniche e televisive e dei fornitori di servizi di telecomunicazione sono disciplinati nella pertinente legislazione.
Titolo antecedente l'art. 9
Sezione 3: Disposizioni particolari inerenti a pericoli naturali e pericoli associati a
impianti nucleari e di accumulazione
Art. 9 Preallerta e allerta in caso di pericoli naturali
Art. 9 Preallerta e allerta in caso di pericoli naturali
1 In caso di pericoli naturali, in qualità di organi specialistici della Confederazione (organi specialistici) sono responsabili per la preallerta e l'allerta alle autorità e per l'allerta e le raccomandazioni di comportamento destinati alla popolazione:
a. in caso di fenomeni meteorologici pericolosi: l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera);