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Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 6 pagine
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5 Se la situazione lo esige, l'autorità o l'organo specialistico competente secondo il capoverso 1 può estendere gli obblighi di diffusione alle emittenti nelle zone circostanti, nonché ai fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondo programmi in zone che potrebbero essere colpite dal pericolo, e obbligarli a procedere ad adeguate sovraimpressioni.
IV
Le presenti modifiche, ad eccezione di quelle all'articolo 13, entrano in vigore il .... 2009.
2 L'articolo 13 entra in vigore il 1° luglio 2010.
...2009 In nome del Consiglio federale svizzero
Il Presidente della Confederazione: ...
La Cancelliera della Confederazione: Corina Casanova