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Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 6 pagine
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Titolo antecedente l'art. 22
Sezione 8: Disposizioni finali
II
L'allegato è abrogato.
III
L’Ordinanza del 9 marzo 20072 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 9 Obblighi di diffusione
1 Possono ordinare la diffusione di comunicati urgenti di polizia, comunicati d'allarme ufficiali e istruzioni sul comportamento da adottare:
b. le competenti autorità cantonali in caso di avvenimenti per i quali l’intervento compete ai Cantoni;
b. le competenti autorità federali in caso di avvenimenti per i quali l’intervento compete alla Confederazione, segnatamente la Cancelleria federale e la Centrale nazionale d'allarme (CENAL);
c. i competenti organi federali per allertare la popolazione in caso di pericoli naturali (tramite allerta ufficiale) o terremoti (tramite notifica ufficiale di terremoto).
2 In caso pericoli naturali secondo il capoverso 1 lettera c, sottostanno all'obbligo di diffusione unicamente i comunicati seguenti:
a. avvisi di pericolo valanga del livello 5;
b. allerte e notifiche di terremoto dei livelli 4 e 5;
c. le altre allerte in caso di pericolo naturale dei livelli da 3 a 5.
3 L'autorità o l'ente che ordina la diffusione secondo il capoverso 1 provvede affinché le emittenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione siano informati tempestivamente e dettagliatamente.
4 Tutte le emittenti la cui zona di copertura potrebbe essere colpita da un pericolo sono tenute a diffondere senza indugio, senza modifica e gratuitamente durante il loro tempo di trasmissione i comunicati urgenti di polizia, i comunicati d'allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare. In caso di allerta e notifiche secondo il capoverso 1 lettera c, l'organo specialistico competente decide se la diffusione avviene prontamente o alla prossima occasione. Le emittenti sono tenute a diffondere anche le informazioni relative alla cessazione del pericolo, all'allentamento o alla revoca di istruzioni, alla rettifica di falsi allarmi e alla prova delle sirene.
2 RS 784.401