Progetto

Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Titolo antecedente l'art. 22

Sezione 8: Disposizioni finali

II

L'allegato è abrogato.

III

L’Ordinanza del 9 marzo 20072 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 9 Obblighi di diffusione

1 Possono ordinare la diffusione di comunicati urgenti di polizia, comunicati d'allarme ufficiali e istruzioni sul comportamento da adottare:

b. le competenti autorità cantonali in caso di avvenimenti per i quali l’intervento compete ai Cantoni;

b. le competenti autorità federali in caso di avvenimenti per i quali l’intervento compete alla Confederazione, segnatamente la Cancelleria federale e la Centrale nazionale d'allarme (CENAL);

c. i competenti organi federali per allertare la popolazione in caso di pericoli naturali (tramite allerta ufficiale) o terremoti (tramite notifica ufficiale di terremoto).

2 In caso pericoli naturali secondo il capoverso 1 lettera c, sottostanno all'obbligo di diffusione unicamente i comunicati seguenti:

a. avvisi di pericolo valanga del livello 5;

b. allerte e notifiche di terremoto dei livelli 4 e 5;

c. le altre allerte in caso di pericolo naturale dei livelli da 3 a 5.

3 L'autorità o l'ente che ordina la diffusione secondo il capoverso 1 provvede affinché le emittenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione siano informati tempestivamente e dettagliatamente.

4 Tutte le emittenti la cui zona di copertura potrebbe essere colpita da un pericolo sono tenute a diffondere senza indugio, senza modifica e gratuitamente durante il loro tempo di trasmissione i comunicati urgenti di polizia, i comunicati d'allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare. In caso di allerta e notifiche secondo il capoverso 1 lettera c, l'organo specialistico competente decide se la diffusione avviene prontamente o alla prossima occasione. Le emittenti sono tenute a diffondere anche le informazioni relative alla cessazione del pericolo, all'allentamento o alla revoca di istruzioni, alla rettifica di falsi allarmi e alla prova delle sirene.

2 RS 784.401