Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/114: Decreto federale concernente la tappa di finanziamento 2011 - 2014 per il programma Traffico d'agglomerato · 48 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: H471-0150

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il fondo infrastrutturale non tange il diritto europeo.

Il finanziamento di progetti nelle regioni estere limitrofe è retto dall’articolo 17a capoverso 3 LUMin. I progetti infrastrutturali nelle zone all’estero in prossimità del confine possono rientrare nel finanziamento del programma se le infrastrutture servono in primo luogo al miglioramento della situazione del traffico nella parte svizzera dell’agglomerato, il Paese limitrofo partecipa anch’esso al finanziamento ed è adeguatamente integrato nell’ente responsabile (FF 2006 731).

Il presente decreto federale è quindi conforme al diritto europeo.

5.3 Forma dell’atto normativo

In base alla LFIT, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della LFIT un programma concernente il traffico d’agglomerato. Il programma e la richiesta di sblocco dei fondi non contengono disposizioni normative. Essi non sottostanno nemmeno a referendum. Possono quindi essere emanati nella forma del decreto federale semplice.

5.4 Subordinazione al freno delle spese

L’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale prevede che “le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi” richiedono “il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera” (freno delle spese).

Il consenso per tutti i progetti finanziati con il fondo infrastrutturale è già stato ottenuto nel quadro della legge sul fondo infrastrutturale e con il rispettivo credito complessivo di 20,8 miliardi di franchi. Non è quindi necessario sottoporre ancora una volta il presente decreto federale al freno delle spese.

5.5 Conformità alla legge sui sussidi

Le disposizioni della legge sui sussidi del 5 ottobre 19908 si applicano al fondo infrastrutturale a titolo sussidiario.

8 RS 616.1 31/48 233.8 Agglomerationsverkehr - H471-0150