Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine
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I critici che vorrebbero impedire l’autorizzazione della DPI temono in genere questa terza eventualità. A loro parere, la DPI verrebbe applicata in ultima analisi, volontariamente o inconsapevolmente, nell’interesse di beneficiari indiretti, come la ricerca o l’industria, oppure costituirebbe un mezzo per l’esercizio del potere di disposizione patriarcale sul corpo femminile. L’obiettivo di evitare la malattia e il dolore che essa comporta costituirebbero invece a loro giudizio soltanto un pretesto.50 Questa idea mette tra l’altro in discussione il fatto che la decisione dei genitori e quella dei medici venga presa in realtà senza influenze e manipolazioni da parte di terzi. Tutelare il potere di autodeterminazione di tutte le persone coinvolte nel procedimento è indubbiamente indispensabile. Al contrario, un simile sospetto generico implica, anche se viene avanzato per motivi etici, la svalutazione generalizzata delle decisioni prese dai diretti interessati. Indipendentemente da questo aspetto, però, la selezione di embrioni operata allo scopo di assecondare interessi di terzi di natura economica, politica o di altro genere sarebbe in ogni caso da giudicare come eugenetica e dunque da vietare in quanto riprovevole.
Neppure la prima possibilità, quella di prevenire la malattia trasmissibile geneticamente nell’interesse del bambino malato, può tuttavia costituire la motivazione legittima. Essa comporterebbe infatti inevitabilmente un’affermazione in merito al valore o al non valore della vita del bambino e la decisione presa sarebbe pertanto da giudicare a sua volta eugenetica in senso stretto.
Secondo l’opinione dominante, le persone nel cui interesse viene effettuata la DPI sarebbero invece i genitori. In seguito alla malattia del bambino, essi rischiano infatti di venirsi a trovare in una situazione insostenibile, per cui l'incolumità fisica e psichica della madre o dei genitori costituirebbe il bene meritevole di tutela che compenserebbe i rischi e gli svantaggi connessi con una DPI. In questo contesto viene tracciato esplicitamente un parallelismo con l’aborto, dove sempre in virtù di questa considerazione è consentita l’interruzione della gravidanza perché viene riconosciuta l’insostenibilità della sua continuazione. Il fatto che l’interruzione di gravidanza sia ormai socialmente accettata costituisce dunque uno degli argomenti portanti a favore di un’autorizzazione della DPI51.
I critici rifiutano invece per principio l’idea della confrontabilità delle due situazioni, poiché nel caso della DPI verrebbe a crearsi un’evidente situazione di conflitto, diversamente dalla situazione di emergenza involontaria che si crea nel caso di una gravidanza naturale.52 Allo stesso modo, i sostenitori della DPI accennano al fatto
50«Die Frage ist jedoch, ob die Präimplantationsdiagnostik tatsächlich als Antwort auf ein
artikuliertes Bedürfnis entwickelt wurde, oder ob es sich bei dem Verfahren um eine Art von spin off der modernen Reproduktionsmedizin und Genetik handelt, das sich seine Klienten erst suchen und seinen Anwendungsbereich erst schaffen muss. Obwohl
zahlreiche Paare, für deren Kinder ein Erbkrankheitsrisiko besteht, das neue
Untersuchungsverfahren begrüssen, stützen verschiedene Beobachtungen die zuletzt genannte Vermutung.» R. Kollek, Präimplantationsdiagnostik. Embryonenselektion,
weibliche Autonomie und Recht. Tubinga, Basilea: Francke 2000, in particolare pag. 145.
51 «L'argomento etico centrale, che rende discutibile una soluzione basata su un divieto, è la contraddizione che ne deriva per le coppie con un rischio genetico noto: a queste coppie è consentito attualmente iniziare una «gravidanza di prova», da interrompere eventualmente dopo una diagnosi prenatale; viceversa è proibito esaminare l'embrione già prima del suo trasferimento in utero. La maggioranza della Commissione non vede perché non debba essere lecito esaminare un embrione generato in vitro prima del trasferimento nell'utero.» NEK–CNE, Diagnostica preimpianto, parere n. 10/2005, pag. 5.
52 H. Haker, Ethik der genetischen Frühdiagnostik. Paderborn: mentis 2002, in particolare pag. 224 segg.