Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine
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Dalla perizia è inoltre possibile concludere che, in mancanza di una revisione dell’articolo 119 capoverso 2 lettera c Cost., in Svizzera non è possibile adeguarsi alla prassi adottata a livello internazionale nel campo della DPI, secondo cui per ogni ciclo può essere prodotto e sottoposto a biopsia un numero di embrioni a piacere. Inoltre, se sono disponibili più embrioni sani di quelli da impiantare, la Costituzione federale ne vieta la crioconservazione programmata.
1.4.2 Legislazione federale
Legge sulla medicina della procreazione
A livello legislativo, dall’entrata in vigore della LPAM la situazione è chiaramente disciplinata: l’articolo 5 capoverso 3 vieta la divisione di una o più cellule da un embrione in vitro e la loro successiva analisi, ossia la DPI. In esecuzione dell’articolo 119 capoverso 2 lettera c Cost. ultima parte della frase, l’articolo 17 LPAM stabilisce che per ogni ciclo possono essere sviluppati sino a diventare embrioni al massimo tre oociti (cpv. 1) e sancisce il divieto di crioconservazione di embrioni (cpv. 3). Secondo il diritto vigente è consentito invece prevenire la trasmissione di una grave malattia per mezzo della biopsia del globulo polare o la selezione degli spermatozoi (art. 5 cpv. 2). Per l’applicazione del procedimento di procreazione è necessaria secondo l’articolo 8 un’autorizzazione cantonale.
Legge federale sugli esami genetici sull’essere umano
In seguito al divieto della DPI sancito dalla LPAM, la legge federale dell'8 ottobre 200480 sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU) rinuncia a disciplinare gli esami genetici sugli embrioni in vitro e fa invece riferimento esclusivamente agli esami genetici sulle persone nate o sui feti nel corso della gravidanza (diagnostica prenatale), ma non agli esami sugli embrioni extracorporali effettuati prima della gravidanza. L’articolo 8 LEGU stabilisce che per lo svolgimento di esami genetici è necessaria un’autorizzazione del servizio federale competente (UFSP) e fissa a livello di ordinanza i requisiti che devono essere soddisfatti ai fini del rilascio di tale autorizzazione. L’obbligo di autorizzazione non è tuttavia applicabile agli esami effettuati nell’ambito di una DPI, poiché questi esulano dall’ambito di validità della LEGU.
1.4.3 Interventi parlamentari a livello federale
Il divieto della DPI e le condizioni quadro relative al procedimento di fertilizzazione in vitro, in particolare la limitazione a un massimo di tre embrioni a ciclo da sviluppare e il divieto di crioconservazione, hanno condotto ripetutamente a interventi e intense discussioni parlamentari:
- ancora prima dell’entrata in vigore della LPAM, il 28 novembre 2000 la consigliera nazionale Barbara Polla ha presentato l’iniziativa parlamentare «Autorizzazione della diagnostica preimpianto in caso di rischio grave».81
80 RS 810.12
81 00.455.