Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine
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gravidanza, dalla quale emerge a sua volta che il diritto alla vita per gli embrioni non è valido in modo assoluto, ma è soggetto piuttosto a una ponderazione di interessi.
Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano (art. 119 Cost.)
L’articolo 119 capoverso 1 Cost. ha lo scopo di proteggere l’essere umano contro gli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica. L’articolo 119 capoverso 2 Cost. conferisce alla Confederazione il mandato di emanare norme concernenti il trattamento del patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani, assicurando in particolare la tutela della dignità umana e della personalità. All’atto dell’emanazione di questa norma sono state prese alcune decisioni di fondo già a livello costituzionale: l’articolo 119 capoverso 2 Cost. contiene infatti diversi obblighi e divieti di diritto costituzionale che rappresentano altrettante indicazioni per la legislazione in materia.75 In relazione con la regolamentazione della DPI, ha rilevanza soprattutto il capoverso 2 lettera c, che contiene i requisiti per l’applicazione dei procedimenti di procreazione assistita. Occorre inoltre tenere conto della lettera f dello stesso articolo, secondo la quale il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale. Nell’ambito della procedura di consultazione parlamentare relativa all’articolo 119 Cost. (all’epoca art. 24novies), la DPI è stata menzionata soltanto in un intervento e anche in quel caso solo con un accenno.76 Il dibattito ha avuto luogo fra il 1990 e il 1991, in un momento in cui la DPI non trovava praticamente ancora un’applicazione pratica nella medicina riproduttiva. È emersa pertanto la domanda se la DPI fosse inammissibile nel senso di una preformazione di determinati caratteri nel bambino o in virtù di un divieto della selezione degli embrioni eventualmente desumibile dall’ultima parte di frase del capoverso 2 lettera c o se fosse invece consentita, come unica possibilità di evitare la trasmissione di una malattia grave, dal diritto costituzionale. La domanda relativa alla costituzionalità della DPI necessitava dunque di un parere consultivo.
Già nel 1995 l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha preso tra l’altro posizione,
nell’ambito di una perizia, in merito all’ammissibilità della DPI.77 Il chiarimento è avvenuto su incarico del DFI in seguito al rapporto «La ricerca biomedica sull’essere umano e l’articolo 24novies della Costituzione federale», pubblicato nel febbraio del 1995 dal gruppo di studio «Ricerca sull’essere umano» istituito dal DFI. Nella perizia l’UFG esaminava lo status di diritto costituzionale degli embrioni, illustrando il compito di tutela relativo al bene giuridico «embrioni umani». Partendo dalla domanda relativa alla costituzionalità della ricerca sugli embrioni soprannumerari, esso si pronunciò in questo contesto anche in merito alla DPI. Secondo il parere fornito, né dal principio della dignità umana, né dal diritto fondamentale alla tutela della vita deriverebbero tuttavia risposte sufficientemente precise e vincolanti alla domanda relativa alla protezione giuridica che deve essere accordata agli embrioni. Per questo motivo occorrerebbe determinare, anche con riferimento alla DPI, il contenuto a sé stante dell’articolo 24novies Cost., sia sotto
75 L’art. 119 Cost. vieta la maternità in affitto e la donazione di embrioni nonché gli interventi nel corredo genetico delle cellule staminali degli embrioni umani. Nei procedimenti con sperma donato (tecniche eterologhe), al bambino viene garantito l’accesso ai sui dati genetici.
76 Boll. Uff. 1991 N 590, intervento Baerlocher.
77 GAAC 60.67.