Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Nell’ambito del dibattito sorto attorno all’ammissibilità della DPI possono essere tracciati inoltre dei collegamenti con altre norme costituzionali, quali ad esempio il divieto di discriminazione (in particolare con riferimento alle persone disabili, cfr. art. 8 cpv. 2 Cost.) o la protezione dei fanciulli (art. 11). Poiché l’articolo 119 Cost. deve essere considerato, rispetto ad esse, come una norma speciale che autorizza espressamente l'applicazione di metodi riproduttivi volti a prevenire una malattia, è possibile prescindere di seguito da un'analisi più approfondita di queste norme.

Dignità umana (art. 7 Cost.)

La domanda se la tutela della dignità umana si estenda già all’embrione in vitro ha scatenato ripetutamente discussioni controverse. In seguito a queste discussioni, a livello di diritto costituzionale in Svizzera ha prevalso finora una posizione intermedia: l’embrione in vitro ha diritto di beneficiare della tutela della dignità umana; quest'ultima non gli viene tuttavia accordata nella stessa misura garantita invece alla persona già nata. In particolare il concetto di dignità umana quale diritto protetto e soggettivo non si estende pertanto all’embrione in vitro. Esso viene pronunciato come principio costituzionale soprattutto in relazione con la protezione dei primi stadi della vita umana. Resta tendenzialmente incerto, in questo contesto, quali obblighi di tutela derivino concretamente dalla tutela della dignità umana nel trattamento dell’embrione in vitro. Vi è consenso riguardo al fatto che quest’ultimo non può essere trattato come una semplice cosa. Al contrario occorre decidere, attraverso una ponderazione degli interessi, dove – oltre a quelli espressamente menzionati nell’articolo 119 Cost. – debbano essere fissati con esattezza i confini che vietano singole azioni nel campo della medicina riproduttiva. Nell’ambito di questa ponderazione di interessi, l’estensione della tutela della dignità umana all’embrione si contrappone alla libertà personale dei genitori73 e in particolare al loro diritto all’incolumità fisica e psichica. In questo contesto assume un’importanza decisiva il fatto che l’articolo 119 capoverso 2 Cost. anticipi fino a un certo punto la ponderazione degli interessi, citando espressamente, da un lato, la tutela della dignità umana, ma ammettendo, dall'altro, l’impiego delle tecniche della medicina riproduttiva quando si tratta di prevenire una grave malattia.

Diritto alla vita (art. 10 cpv. 1 Cost.)

Il diritto fondamentale alla vita è tutelato in modo assoluto; finora nel diritto costituzionale svizzero non è stato tuttavia chiarito in maniera esaustiva la questione del momento, nel corso dello sviluppo della vita umana, a partire dal quale tale tutela trova applicazione e – se essa include anche i primi stadi della vita umana prenatale – del modo in cui deve essere configurata. Il fatto che il diritto alla vita degli embrioni in vitro non sia garantito nella stessa misura di quello accordato alle persone già nate è dimostrato ad esempio dal fatto che la Costituzione federale esclude espressamente e in ogni caso la donazione di embrioni e dunque anche quella degli embrioni soprannumerari.74Occorre inoltre tenere conto dell’ammissibilità della soluzione dei termini nel caso di un’interruzione di

73 Cfr. messaggio relativo alla legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali (LRE), FF 2003 1045, n. 1.4.2.1.1, con ulteriori rimandi.

74 Cfr. in proposito il messaggio relativo alla LRE, FF 2003 1045, n. 1.4.2.1.2.