Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo
Secondo quest’ultimo, i medici ricevono dall’UFSP un’autorizzazione generale a disporre un procedimento di DPI se:
- dispongono di un’autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LPAM;
- soddisfano determinati requisiti di formazione e perfezionamento professionale in ambito genetico, secondo quanto stabilito nell’articolo 13 capoverso 2 LEGU;
- assicurano la qualità dell’intero processo.
Ogni singolo procedimento di DPI deve essere quindi notificato all’UFSP subito dopo l’accettazione da parte della coppia interessata, ma prima del suo svolgimento, con la precisazione dell’indicazione. Per i laboratori che effettuano l’esame genetico, grazie a un opportuno rinvio vigono l’obbligo di autorizzazione secondo la LEGU e i relativi requisiti qualitativi che dovranno essere eventualmente completati a livello di ordinanza.
La normativa contiene infine disposizioni concernenti la valutazione della legge e prevede inoltre la possibilità di sostenere con fondi federali progetti di ricerca relativi alle conseguenze della DPI.
1.5.1 Alternative di soluzione esaminate
Ambito di applicazione e condizioni quadro della DPI
Per la concreta configurazione della nuova normativa, occorreva prima di tutto stabilire in quali fra tutti i casi possibili sotto il profilo medico (cfr. n. 1.2.4) potesse essere effettivamente applicata la DPI. La regolamentazione proposta limita le possibilità di applicazione della DPI consentite al campo della prevenzione di una malattia genetica grave chiaramente identificabile. Restano invece vietate tutte le altre possibilità di applicazione: l’esame in caso di rischio accresciuto di mutazioni spontanee, ad esempio nei casi in cui la madre presenta un’età riproduttiva relativamente avanzata o allo scopo di migliorare la percentuale di successi nei trattamenti contro l’infertilità; per la selezione di un futuro donatore di tessuti; per la selezione del sesso e di qualsiasi altra caratteristica genetica senza riferimento a una malattia. In tutti questi casi, i rischi e gli svantaggi connessi con una DPI prevalgono sui vantaggi certi o, come nel caso dello «screening» in caso di infertilità, ancora molto dubbi offerti da questo procedimento. La regolamentazione si riferisce all’esito del dibattito parlamentare sulla mozione «Approvazione della diagnostica preimplantatoria»92, dalla quale è emerso con chiarezza che la DPI deve essere autorizzata soltanto a condizioni severe e restrittive.
Occorreva inoltre definire in particolare le condizioni quadro nelle quali la tecnica può essere utilizzata. In discussione vi erano a questo proposito la modifica o l’abrogazione, oltre che del divieto della DPI sancito dall’articolo 5 capoverso 3 LPAM, anche di alcune ulteriori disposizioni ad esso collegate. Con riferimento alla prassi medica della DPI, ormai consolidata a livello internazionale, rientrano in questo contesto segnatamente il divieto della crioconservazione di embrioni in vitro (art. 17 cpv. 3 LPAM), il divieto di far sviluppare in uno stesso ciclo di trattamento
92 04.3439.