Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine
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forma di garanzia di un diritto fondamentale che di mandato legislativo. Più avanti la perizia stabilisce che una selezione operata sulla base della presenza di determinati caratteri e l’eliminazione di embrioni generati a scopo di impianto porta in ultima analisi alla «selezione» nel senso di una selezione eugenetica, rifiutata dal legislatore. Se, invece, la DPI si limita alla dimostrazione della presenza di predisposizioni ereditarie a contrarre gravi malattie, essa può reggere anche di fronte alla Costituzione (cfr. la fine del n. 4.1).
Occorre inoltre osservare che nel corso dei dibattiti parlamentari relativi all’articolo 5 capoverso 3 LPAM (divieto della DPI) la costituzionalità della DPI non è stata praticamente discussa.78 Le Camere hanno giudicato fondamentalmente compito del legislatore autorizzare o vietare la DPI (in un ambito ristretto di indicazioni).
Allo scopo di chiarire in modo specifico la questione relativa all’ammissibilità della DPI secondo il diritto costituzionale svizzero, nel 2008 l’UFG ha pubblicato, su incarico dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), un ulteriore parere.79 In questo documento l’UFG rileva che
- l’orientamento storico e sistematico della Costituzione federale non fornisce indicazioni in merito alla costituzionalità della DPI;
- dall'interpretazione letterale della Cost. non si evince alcun divieto;
- l’orientamento teleologico induce a concludere che la DPI sia in contrasto con lo scopo sottostante all'articolo 119 capoverso 2 lettera c terza frase Cost. (evitare embrioni soprannumerari).
Più avanti emerge inoltre che un’estensione del significato non è da considerarsi ammissibile in questo caso specifico e che dall’obiettivo di evitare embrioni soprannumerari non si può desumere alcun divieto della DPI, poiché ciò corrisponderebbe a un'ingerenza nei beni giuridici e negli interessi delle coppie che desiderano avere figli: una limitazione della produzione di embrioni rende infatti più difficoltoso il procedimento di fertilizzazione in vitro e pone dei vincoli al desiderio di avere figli, tutelato a livello di diritti fondamentali, mentre un divieto della DPI per le coppie interessate implicherebbe di fatto l’impossibilità di coronare il loro desiderio di avere figli naturali. Si tratterebbe di conseguenza di situazioni differenti, e ciò renderebbe impossibile un’estensione per analogia del significato della norma. L’autorizzazione della DPI a scopo di diagnosi di una grave malattia genetica è dunque conciliabile con l'articolo 119 capoverso 2 lettera c della Costituzione federale. A questo proposito, è compito del legislatore valutare il rischio di un cosiddetto scenario «del piano inclinato» che potrebbe presentarsi quale conseguenza di un’autorizzazione limitata della DPI. Se il legislatore autorizza la DPI, deve in ogni caso prevedere sufficienti strumenti di controllo e di vigilanza per impedire nella misura del possibile violazioni della Costituzione federale e della legge.
78 Eccezioni: Boll. Uff. 1998 N 1311, intervento Müller-Hemmi; Boll. Uff. 1998 N 1408, intervento Weber; di parere diverso Boll. Uff. 1998 N 1407, intervento Egerszegi; ancora più ampio (incostituzionalità del divieto della DPI): Boll. Uff. 1998 N 1409, intervento Gadient; Boll. Uff. 1998 N 2955, intervento Randegger.
79 DFGP, UFG, Conciliabilità delle analisi genetiche e morfologiche degli embrioni in vitro con l’art. 119 cpv. 2 lett. c Cost., perizia del 15 ottobre 2007 e del 22 gennaio 2008, GAAC 2008.14, pag. 201 segg (in tedesco).