Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine

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più di tre oociti fecondati sino a divenire embrioni (art. 17 cpv. 1 LPAM), nonché il divieto, sancito dalla legge sulle cellule staminali (LCel93), della ricerca sugli embrioni (art. 3 cpv. 2 LCel). In relazione con il dibattito sorto attorno all’abrogazione di questi divieti, è stata inoltre presa in considerazione anche una modifica della norma costituzionale vigente in materia, ossia dell’articolo 119 Cost. e, all’interno di quest’ultimo, soprattutto dell’ultima parte della frase del capoverso 2 lettera c.

Nonostante i vantaggi derivanti dal punto di vista medico dall’allentamento o dalla sospensione di queste disposizioni per l’applicazione della DPI, la normativa proposta li mantiene in essere senza eccezioni. Le ragioni sono le stesse previste anche per la definizione dell'ambito di applicazione: da un lato l’esito del dibattito parlamentare sulla mozione sottostante, che indica la volontà preponderante di giungere a una regolamentazione restrittiva; dall’altro, il potenziale generico di rischio e di danno insito in questa tecnica.

Forme di controllo delle autorità sulla DPI

Per quanto concerne la vigilanza sulla prescrizione di procedimenti di DPI, esistevano diverse possibilità di combinare tra loro forme di autorizzazione e obblighi di notifica diversi:

- un disciplinamento più rigido: per garantire un controllo esteso in grado di assicurare la migliore tutela possibile degli embrioni si potrebbe pensare di introdurre, oltre all’autorizzazione generale per i medici, anche un’autorizzazione caso per caso per ogni procedimento di DPI disposto. L’obiettivo consisterebbe in questo caso in una verifica preliminare da parte delle autorità, allo scopo di stabilire se l’indicazione fatta valere nel singolo caso coincide con i requisiti stabiliti dalla legge. Per motivi di praticabilità e di proporzionalità dell’intervento statale, un simile controllo caso per caso è tuttavia da giudicare come un’ingerenza eccessiva nel procedimento. La tutela degli embrioni e la sicurezza del metodo potrebbero essere garantiti anche attraverso l’obbligo generale di autorizzazione e il sistema di notifica proposti;

- un disciplinamento meno rigido: dall’altro lato, occorreva prendere in esame anche l’introduzione di un rendiconto annuale, senza qualsiasi forma di autorizzazione per la decisione di effettuare una DPI. Tenuto conto della criticità dell’argomento sotto il profilo etico e dei rischi di abuso ad esso collegati, questa soluzione non offre tuttavia garanzie sufficienti del rispetto delle condizioni e di un loro controllo efficiente. La delicata questione relativa alle indicazioni che renderebbero ammissibile la DPI non si pone soltanto in occasione dell'esame genetico effettuato in laboratorio, bensì già all'inizio del processo riproduttivo, per cui il controllo statale deve intervenire già a quel punto. Un rendiconto annuale o (in analogia con quanto previsto nel caso di altri esami genetici) l’assenza di qualsiasi controllo dell’indicazione per l’esecuzione di una DPI non sarebbero dunque sufficienti in questo contesto.

93 Legge federale del 19 dicembre 2003 concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali , RS 810.31.