Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine

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neppure dal punto di vista etico ciò che presenta controindicazioni sotto il profilo medico;

- la DPI per la tipizzazione HLA («bambino salvatore», «design baby», cfr. n. 1.2.4.4): anche se nel suo secondo parere concernente la DPI la NEK–CNE non assume ad esempio una posizione unitaria nei confronti di questo metodo, molti vedono in esso una finalizzazione inaccettabile del bambino nato successivamente. Si teme inoltre a questo riguardo che i limiti di un simile utilizzo del bambino quale donatore di tessuti possano lentamente ampliarsi, sia con riferimento al tipo di tessuti o di organi interessati, sia con riferimento ai possibili destinatari, al di là dei fratelli e delle sorelle malati;

- la DPI per la selezione di caratteristiche che non presentano alcun riferimento a una malattia: in teoria, qualsiasi caratteristica genetica di un essere umano può diventare un criterio di selezione, al di là di qualsiasi riferimento a una malattia (cfr. n. 1.2.4.5: «social sexing», «family balancing»).72

In effetti, le possibilità offerte dalla tecnica in questo campo sono ancora molto indietro rispetto agli scenari agghiaccianti tracciati dalla letteratura fantascientifica, tanto più con riferimento a caratteristiche complesse quali l’intelligenza o il talento musicale. Ma è proprio questa estensione del campo di applicazione ad altri criteri scelti a piacimento e scollegati da qualsiasi malattia a dover essere impedita attraverso la regolamentazione in oggetto. Così, ad esempio, la selezione di un bambino con gli occhi azzurri tramite la DPI non è in alcun modo legittimabile sotto il profilo etico. In questo senso, non vi saranno neppure difficoltà di delimitazione per evitare il formarsi di una «zona grigia» tra malattia e caratteristiche non rilevanti ai fini della malattia, poiché l’adozione della DPI dovrà essere consentita esclusivamente in casi univoci in cui si prevedono pesanti conseguenze per la salute.

Le notevoli riserve di natura etica nei confronti di queste possibilità di applicazione di ampia portata non verranno eliminate neppure in combinazione con l’indicazione di una grave malattia genetica voluta dalla regolamentazione. Anche se, ad esempio, la DPI verrà applicata regolarmente per prevenire una malattia, non si potrà testare al contempo anche il tipo di tessuto dell’embrione per tenersi aperta la possibilità di una donazione futura.

1.4 La situazione giuridica in Svizzera

1.4.1 Costituzione federale

La Costituzione federale non si pronuncia espressamente in merito alla DPI. Occorre tuttavia considerare i contenuti dell’articolo 7 (dignità umana) e dell’articolo 10 (diritto alla vita e alla libertà personale), poiché nel caso della DPI gli embrioni, ossia la vita umana in uno stadio di sviluppo molto precoce, vengono sottoposti a un esame invasivo e a un giudizio selettivo. Occorre inoltre considerare in particolare l’articolo 119 (medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano).

72 http://geneticsandsociety.org/article.php?id=2740 (14.01.2008).