Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
novembre 2006, il Consiglio federale ha chiesto di respingere la mozione, dichiarando di non essere disposto ad accettare a quella data un mandato impegnativo per l’abrogazione dell’articolo 119 capoverso 2 lettera c ultima parte della frase Cost. (fuori del corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente). L’intervento è stato tolto dal ruolo il 6 dicembre 2007, perché nel frattempo l’autore della mozione si era dimesso dal Consiglio.
1.4.4 Legislazione cantonale
L’articolo 119 Cost. sulla medicina riproduttiva e l’ingegneria genetica in ambito umano assegna alla Confederazione una competenza con effetto derogatorio a posteriori. Le norme federali in materia di medicina riproduttiva, di esami genetici sull’uomo e di ricerca sulle cellule embrionali staminali emanate su queste basi non lasciano margini di manovra ai Cantoni, fatta eccezione per i compiti di ordine esecutivo, per l’emanazione di una legislazione di più vasta portata nel settore della DPI.
1.5 La nuova normativa proposta
Con la normativa proposta il divieto della DPI sancito dall’attuale LPAM viene sostituito, nel rispetto delle rigide condizioni quadro fissate dal diritto costituzionale all’articolo 119 Cost., da un’autorizzazione concessa a condizioni restrittive. Si intende così evitare gravi sofferenze alle coppie che in seguito a determinate costellazioni genetiche potrebbero soddisfare il loro desiderio di un figlio naturale soltanto accettando di farsi carico di un grave e insostenibile rischio di trasmettere al nascituro la loro predisposizione a contrarre una grave malattia. Al contempo, tuttavia, l’applicazione della tecnica dovrà essere soggetta a condizioni volte a garantire la tutela della dignità umana e a impedire abusi ed effetti indesiderati.
A questo scopo la normativa proposta contiene una rigida limitazione delle indicazioni che giustificano il ricorso alla DPI. Secondo tale limitazione, una DPI può essere eseguita soltanto se il pericolo concreto che il bambino desiderato sia portatore di una determinata predisposizione genetica, diagnosticata nella coppia di genitori, a contrarre una grave malattia non può essere evitato in nessun altro modo. La malattia deve manifestarsi con un’alta probabilità prima dei cinquant’anni e non deve essere disponibile alcuna terapia efficace e adeguata per lottare contro di essa.
Restano pertanto vietate tutte le applicazioni finalizzate a una prevenzione generale («screening») contro le anomalie genetiche che si manifestano in modo spontaneo (p. es. la trisomia 21), così come le applicazioni volte a incrementare la percentuale di successi nel trattamento dell’infertilità. Restano inoltre vietate la selezione di embrioni sulla base di caratteristiche dei tessuti allo scopo di effettuare una futura donazione di tessuti o di organi a un fratello o a una sorella malati, così come tutte le applicazioni che non presentano alcun riferimento a una malattia.
La normativa esige inoltre che i medici esecutori garantiscano un'ampia consulenza genetica nonché misure di garanzia della qualità. Per il controllo di questi compiti la normativa prevede, oltre alle disposizioni contenute nella LPAM e nella LEGU attualmente vigenti, un regolamento di autorizzazione e di notifica graduato.