Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine

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1.6 Armonizzazione dei compiti e delle finanze

Le spese di esecuzione annuali ammontano a 814 000 franchi (cfr. n. 3.1.1). Questa cifra comprende i costi per la vigilanza, la valutazione e il sostegno o la promozione della ricerca. Una rigorosa vigilanza e una valutazione completa sono indispensabili per garantire la tutela degli embrioni e impedire un’estensione strisciante dello spettro di indicazioni consentite (cfr. n. 2.3). Poiché allo stato attuale le conseguenze negative di lungo termine sulla salute connesse con la DPI non sono ancora note, ma non possono nemmeno essere escluse, la Confederazione deve sostenere progetti di ricerca al riguardo. In questo senso, anche l’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno (OOrg-DFI)95 osserva che l’UFSP deve verificare l’efficacia delle misure legislative per la salute (cfr. n. 2.3, art. 14b). Viste l’importanza e la portata della tematica, l’importo di 814 000 franchi appare appropriato.

1.7 Confronto giuridico e rapporto con il diritto europeo

1.7.1 La situazione giuridica in altri Paesi

Le regolamentazioni giuridiche della DPI nei diversi Paesi rispecchiano le posizioni controverse nel valutarne l’applicazione dal punto di vista etico. Il disciplinamento della DPI avviene nella maggioranza dei casi nelle leggi sulla medicina della procreazione, in parte però anche negli atti riguardanti la ricerca embrionale, la protezione degli embrioni o nelle leggi generali in materia di sanità. Nella fattispecie, la densità normativa è molto variabile, come pure variabili sono a livello di contenuti le indicazioni riguardanti l’ammissibilità, le procedure (di approvazione) e il coinvolgimento delle autorità. Nessuno dei Paesi partecipanti al confronto ha emanato un divieto esplicito della DPI come quello espresso nell’articolo 5 capoverso 3 LPAM. Nella panoramica che segue, distinguiamo tra Paesi in cui la DPI (con o senza regolamentazione a livello legislativo) è vietata e Paesi in cui è permessa.

Paesi in cui la DPI è vietata

- Germania: in Germania, il divieto della DPI discende dai paragrafi 2 e 6 della legge del 13 dicembre 1990 sulla protezione degli embrioni. L’articolo 2 vieta tra l’altro l’utilizzo di embrioni umani per uno scopo che non serva al loro mantenimento, mentre l’articolo 6 vieta la clonazione degli embrioni umani (mettendo in relazione l’articolo 6 e la definizione giuridica di embrione dell’articolo 8, si deduce che il prelievo di una cellula da un embrione allo stadio di otto cellule è assimilato a una clonazione, appunto proibita). Analogamente alla Svizzera, anche in Germania non possono essere fecondati più oociti di quanti non ne possano venire trapiantati durante un ciclo, e il numero massimo di embrioni da impiantare è fissato a tre.

95Ordinanza del 28 giugno 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno,

RS 172.212.1.