Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine
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Inoltre, anche il momento della notifica potrebbe essere scelto in modo diverso, ad esempio prima dell’inizio del procedimento o una volta all’anno. La normativa proposta (obbligo di autorizzazione generale per i medici che propongono la tecnica di DPI, con l’obbligo di notificare l’esecuzione di una DPI al momento del consenso da parte della coppia interessata) appare come una soluzione intermedia sensata e praticabile tra l'autorizzazione supplementare richiesta caso per caso e la soluzione basata sul rendiconto annuale.
L’istanza di autorizzazione prevista è l’UFSP. Se le autorizzazioni venissero conferite dalle autorità cantonali, queste ultime dovrebbero svolgere anche una funzione di vigilanza e diverrebbero così le destinatarie delle notifiche relative alle singole procedure di DPI. Non sarebbe dunque possibile assicurare, neppure sotto il profilo etico, un'applicazione unitaria a livello nazionale della complessa regolamentazione delle indicazioni.
Disciplinamento della DPI nella LEGU o nella LPAM
È stato inoltre valutato se la DPI, che è in effetti un esame genetico, debba essere disciplinata dalla LEGU. In virtù del fatto che la DPI trova applicazione esclusivamente nell’ambito dei processi riproduttivi, appariva sensato e vantaggioso per i medici coinvolti regolamentare la DPI nella LPAM, tenendo conto degli aspetti da considerare sotto il profilo genetico (consulenza, requisiti professionali dei medici coinvolti). Grazie a un rimando alla LEGU inserito nell’articolo 8, per i laboratori che si occupano unicamente della parte genetica del procedimento possono essere definiti successivamente, se necessario, requisiti specifici a livello di ordinanza, secondo la sistematicità della LEGU e dell’ordinanza che la concretizza94. Un elemento a favore del disciplinamento della DPI all’interno della LPAM è costituito dal fatto che lo scopo della LEGU consiste soprattutto nella protezione dell’autodeterminazione informativa (cfr. art. 119 cpv. 2 lett. f Cost.), mentre nella LPAM l’accento è posto sulla tutela degli embrioni, ed è proprio questa protezione a rientrare anche negli obiettivi fondamentali della regolamentazione della DPI.
Un argomento a favore di un disciplinamento della DPI nella LEGU sarebbe eventualmente il fatto che per la disposizione della DPI dovrà essere introdotta un’autorizzazione federale, analogamente alla vigilanza e al controllo nel settore degli esami genetici che già oggi compete, secondo la LEGU, all’UFSP. Anche nel caso di altri esami genetici, la LEGU disciplina inoltre non soltanto i compiti dei laboratori genetici, bensì anche i requisiti e gli obblighi previsti per i medici che dispongono questi procedimenti, per cui la regolamentazione dei requisiti stabiliti per le persone che intendono disporre DPI e i relativi obblighi potrebbero essere agevolmente integrati nella LEGU.
Queste argomentazioni, rilevanti per il procedimento e l’esecuzione, non possono tuttavia confutare l’opportunità di un’integrazione oggettiva della DPI nel settore della medicina riproduttiva, per cui occorre privilegiare l’alternativa di un loro disciplinamento all’interno della LPAM.
94Ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull’essere umano, OEGU, RS