Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine
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temere effetti a lungo termine sull’evoluzione del bambino (cfr. n. 1.2.3 (3) e n. 2.3, promozione della ricerca).
Lettera f: infine, il medico deve informare su altri enti privati o pubblici che possono fornire alla coppia interessata informazioni, possibilità di scambi d’esperienze e sostegno.
Il capoverso 2 sottolinea che la consulenza deve tener conto unicamente della situazione della coppia interessata. Gli interessi sociali di natura economica, politica o di altra natura non sono oggetto del colloquio di consulenza e non devono entrare in linea di conto in sede decisionale.
In conclusione, il capoverso 3 vuole che il colloquio con i suoi contenuti essenziali e i risultati sia documentato.
Art. 6b Protezione e comunicazione di dati genetici
Per quanto concerne la protezione e la comunicazione di dati genetici si intendono applicare alla DPI le stesse disposizioni vigenti per gli altri esami genetici, motivo per cui l’articolo 6b rinvia a questo proposito alle disposizioni rilevanti della LEGU.
2.3 Esecuzione (art. 8, 9, 10a–14b)
In considerazione dei rischi e pericoli connessi con la DPI, segnatamente dal punto di vista etico (cfr. n. 1.3.4), la normativa proposta prevede una procedura separata di autorizzazione e notifica. I centri FVI che intendono offrire la DPI necessitano a tal fine di un’autorizzazione dell’UFSP; inoltre ogni singola applicazione del metodo DPI dev’essere in precedenza notificata all’UFSP.
Con questi strumenti di vigilanza si intende assicurare che il metodo DPI sia eseguito ai sensi della presente legge. Da un lato, le persone che vi partecipano devono dimostrare di possedere le necessarie conoscenze e competenze; dall’altro il punto eticamente determinante e centrale delle condizioni di ammissibilità è reso accessibile a uno stretto controllo statale senza intervenire in modo sproporzionato nel trattamento. Infine, vengono stabilite chiare responsabilità per l’intera procedura, in particolare per il caso in cui le diverse fasi vengono eseguite da più istituzioni tra loro indipendenti.
Il previsto sistema di autorizzazione e notifica assicura così che, conformemente al proposto disciplinamento della DPI, embrioni umani non vengano sottoposti ingiustificatamente a un metodo invasivo ed eliminati. Esso assicura inoltre che un’eventuale estensione dello spettro delle indicazioni possa essere tempestivamente riconosciuta in modo da impedire applicazioni abusive ai sensi di obiettivi eugenetici.
Art. 8 Principi
Il capoverso 2 stabilisce che le persone che intendono effettuare, nell’ambito di un metodo di procreazione, una DPI giusta l’articolo 5a capoverso 2, necessitano di un’autorizzazione dell’UFSP. A norma dell’articolo 10a, questa autorizzazione è rilasciata soltanto a persone che possono comprovare le necessarie conoscenze specialistiche nel campo della medicina della procreazione e della genetica.