Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine

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riguarda i punti d’intersezione tra le varie istituzioni interessate, vanno registrate per scritto.109

Art. 11 Rapporto sull’operato

Questa disposizione stabilisce l’obbligo di rendiconto per i titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 nonché i requisiti relativi al contenuto dei rapporti.

Gli inserimenti «ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1» e «cantonale» nel capoverso 1 sono necessari per distinguere i rapporti dai neointrodotti obblighi supplementari di notificare per persone che dispongono di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 (cfr. art. 11a).

Art. 11a Obbligo di notifica

Secondo il capoverso 1, i medici devono notificare all’UFSP – sempre subito dopo aver ottenuto il consenso della coppia interessata all’applicazione del metodo di procreazione con DPI – le indicazioni relative all’adempimento dei presupposti di ammissibilità (lett. a) nonché ai laboratori che partecipano all’applicazione del metodo (lett. b).

In base alla notifica ai sensi della lettera a l’UFSP può verificare il rispetto delle condizioni giusta l’articolo 5a capoverso 2 e, se del caso, intervenire. Inoltre, all’UFSP è così reso noto il numero dei metodi DPI applicati.

Se il prelievo cellulare o l’esame genetico non sono eseguiti nello stesso luogo o sotto la sorveglianza delle stesse persone come le altri fasi del trattamento, l’UFSP è reso edotto, in base alle indicazioni previste alla lettera b, sui laboratori associati nel singolo caso e ha quindi la possibilità di verificarne la qualificazione.

Come i rapporti ai Cantoni, anche le notifiche all’UFSP non devono contenere indicazioni che permettano di risalire a determinate persone (cpv. 2).

I capoversi 2 e 4 corrispondono ai dettami dell’obbligo di resoconto a norma dell’articolo 11 e valgono allo stesso modo per i titolari di un’autorizzazione con l’obbligo di notifica.

A norma del capoverso 3, una DPI può essere eseguita soltanto qualora l’Ufficio federale non disponga altrimenti entro 60 giorni. Sono esclusi i preparativi per il metodo DPI. In tal modo, l’UFSP dispone del tempo necessario per verificare l’adempimento delle condizioni di ammissibilità. Parallelamente, i medici che prescrivono una DPI ottengono la desiderata certezza del diritto.

Articolo 12 Vigilanza

Questo articolo disciplina la vigilanza dell’autorità preposta all’autorizzazione sul rispetto delle condizioni e degli obblighi per il rilascio dell’autorizzazione nonché di eventuali oneri. L’autorità preposta all’autorizzazione può, a tal fine, procedere a ispezioni senza preavviso e, in caso di gravi violazioni della legge, revocare

109 Cfr. ESHRE PGD Consortium ‹Best practice guidelines for preimplantation genetic diagnosis (PGD) and preimplantation genetic screening (PGS)›, A.R. Thornhill et.al., Human Reproduction Vol. 20, N. 1, pag. 35 segg., in part. pag. 46 conc. ‹Satellite PGD/PGS›.