Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine

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per iscritto nella maniera più precisa possibile e che non vengano compensate tramite riduzioni di prezzo, ma tramite pagamenti separati e sulla base di criteri precisi e oggettivi.

Art. 57b (nuovo) Deroghe

Questo nuovo articolo prevede due deroghe al divieto di prospettare o di conseguire vantaggi (lett. a e c), già contemplate nel testo di legge in vigore (cfr. art. 33 cpv. 3 LATer). A queste se ne aggiunge ora una nuova, grazie alla quale sono ammessi a determinate condizioni anche vantaggi pecuniari concessi come contributi di sostegno a organizzazioni (lett. b). Un'eccezione è infine prevista nel caso di campioni di medicamenti (lett. e).

ad lett. a

La lettera a corrisponde alla normativa dell'articolo 33 capoverso 3 lettera a LATer in vigore. L'unica modifica materiale è la precisazione che i vantaggi pecuniari devono essere «legati alla pratica della medicina o della farmacia». Per «di piccola entità» si intende, di regola, ciò che sulla scorta della prassi del Tribunale federale in materia dei cosiddetti reati di poca entità contro il patrimonio (art. 172ter CP) può essere definito come «un elemento patrimoniale di poco valore». In concreto si tratta di vantaggi di un valore complessivo di non più di 300 franchi all'anno per ogni istanza che accorda un beneficio (azienda farmaceutica) e che lo riceve (specialista). In riferimento ai dibattiti parlamentari in margine alla legge sugli agenti terapeutici, questa analogia non può tuttavia essere applicata a corsi di perfezionamento e aggiornamento94. In questo ambito si prevede, sulla scorta dei criteri elaborati dall'Istituto95, di emanare la normativa necessaria a livello di ordinanza. Nel caso dei vantaggi pecuniari di cui alla lettera a, si tratta della tipica casistica di donazioni che, poiché destinate agli studi medici e alle farmacie, non sembrano in grado di influire sul comportamento del personale specialistico al momento della prescrizione, della dispensazione e dell'utilizzazione di agenti terapeutici. Questi vantaggi devono perciò essere esclusi dal divieto generale di cui all'articolo 57a. In questo ambito non verranno introdotti nemmeno obblighi di trasparenza o contabili, dato che non sarebbero proporzionali all'entità dei benefici conseguiti.

ad lett. b

Si prevede di introdurre una deroga anche per vantaggi pecuniari accordati a organizzazioni sotto forma di contributi di sostegno. Questa deroga tiene conto della situazione di ospedali e cliniche universitarie che, per procurarsi le risorse per l'attività di ricerca, la formazione o i progetti infrastrutturali, dipendono da sponsorizzazioni e da finanziamenti di terzi. Il senso del divieto di beneficiare di vantaggi non può essere quello di impedire questo tipo di contributi di sostegno; occorre al contrario garantire che sponsorizzazioni e finanziamenti di terzi non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti: una prescrizione, una dispensazione e

94 Cfr. Bollettino Ufficiale Consiglio degli Stati 2000, p. 612.

95 Cfr. «Zum Verbot des Versprechens und Annehmens geldwerter Vorteile gemäss articolo

33 des Heilmittelgesetzes insb. in Zusammenhang mit der Unterstützung der Weiter- und Fortbildung von Medizinalpersonen durch die Pharmaindustrie», pubblicato in Swissmedic Journal 1/2006, p. 20 ss. (disponibile solo in tedesco).