Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine

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conseguire in maniera diretta al momento dell'acquisto, benché trasferisca ai pazienti e alle assicurazioni gli eventuali sconti100.

Il trasferimento degli sconti conseguiti può comportare un onere per gli specialisti. Le reti di medici o altre organizzazioni managed care, per esempio, hanno interesse, a causa dei contratti che hanno concluso con gli assicuratori malattia, a fornire ai loro pazienti medicamenti a prezzi più convenienti. A questo scopo cercheranno di concludere contratti di fornitura con fabbricanti selezionati che garantiscano loro dei prezzi vantaggiosi. Per ottenere le condizioni più attrattive possibili, devono indicare al fornitore di loro scelta, quanti dei suoi prodotti sono stati prescritti e venduti. Per poterlo fare, è necessario registrare i dati di vendita di tutti i fornitori di prestazioni, che hanno venduto i medicamenti ordinati dalla rete. Questa operazione risulta, nella prassi, in parte alquanto onerosa. Per questa ragione, questo onere – per quanto documentato alle autorità – deve essere adeguatamente dedotto. Gli sconti relativi devono pertanto essere trasferiti solo proporzionalmente. Se questo onere non fosse deducibile, i fornitori di prestazioni non si impegnerebbero più per spuntare condizioni di vendita quanto più vantaggiose.

ad lett. d

Rispetto agli sconti in natura (bonifici di merce), da cui devono essere distinti, i campioni di medicamenti (campioni non destinati alla vendita) possono essere conciliati, entro limiti precisi, con il divieto di vantaggi di cui all'articolo 57a. La loro gratuità non è legata, a differenza di quanto avviene per gli sconti in natura, alla condizione di aver pagato una parte della fornitura; non vengono pertanto venduti (a prezzi ridotti), ma offerti in omaggio.

Oggi la distribuzione di campioni di medicamenti è disciplinata dall'articolo 10 OPuM. A causa della loro rilevanza pratica, degli abusi riscontrati e dell'intenzione di vietare gli sconti in natura, a loro apparentemente affini, i campioni di medicamenti (campioni non destinati alla vendita) verranno ora menzionati espressamente già a livello di legge.

Conformemente agli usi e alle normative internazionali101, occorre garantire che i campioni di medicamenti servano esclusivamente allo scopo per il quale vengono prodotti, vale a dire permettere al personale specializzato di familiarizzarsi e di raccogliere le prime esperienze pratiche. Bisogna in particolare impedire che i

100 Questo è per es. il caso di medici di famiglia, i cui pazienti sono assicurati secondo modelli alternativi ispirati al managed care (limitazione della libertà di scegliere il medico in cambio di un premio più conveniente; cfr. art. 41 cpv. 4 e art. 62 cpv. 1 LAMal) e che ricevono dalla cassa malati, per ogni persona assicurata in questo modo, un contributo forfettario (cosiddetto capitation), vale a dire un importo fisso mensile o annuale, che dipende dall'effettivo onere per le cure. In questo caso si può ritenere – analogamente a quanto avviene nel caso dei medicamenti senza ricetta, per cui la modifica di legge prevede una deroga – che il paziente non necessiti di nessuna protezione aggiuntiva tramite un divieto di prospettare e di conseguire vantaggi, poiché egli sceglie un simile modello assicurativo conoscendo le conseguenze che possono derivarne e fondandosi su informazioni che, per la maggior parte, non gli sono fornite dal medico curante. I limiti della discrezionalità di cui dispongono in questo caso gli specialisti sono inoltre definiti dall'articolo 26 LATer, mentre il loro rispetto viene controllato dalle autorità di vigilanza cantonali.

101 Cfr. per es. l'art. 96 della direttiva 2001/83/CE nonché l'art. 16 del codice dell'EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) del 5 ottobre 2007 «on the Promotion of Prescription-Only Medicines to, and Interactions with, Healthcare Professionals» (www.efpia.org).