Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine

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- partecipazione a cosiddette relazioni su esperienze concrete (ossia a verifiche, organizzate su iniziativa di un'azienda farmaceutica, sull'efficacia dei suoi medicamenti omologati);

- il coinvolgimento di personale medico o farmaceutico in comitati consultivi o per consulenze nell'ambito di cosiddetti advisory boards oppure per lo scambio di esperienze in cosiddetti regional boards o focus groups organizzati da fabbricanti di medicamenti;

- contratti su collaborazioni nella ricerca che prevedono oneri e benefici chiaramente definiti (per es. la concessione di licenze per eventuali scoperte compiute nell'ambito della collaborazione).

Le controprestazioni fornite a seguito dell'acquisto oppure della dispensazione di un medicamento da parte di una persona specializzata o di un'organizzazione (cfr. in proposito sopra, lett. c) costituiscono un altro gruppo di fattispecie; sono per esempio:

- accordi su condizioni di ordinazione e di pagamento speciali (ordinazioni a ritmo ridotto e concentrato, ordinazioni per via elettronica, limitazione a confezioni grandi, pagamento anticipato e così via), per quanto queste siano nell'esclusivo interesse del fornitore;

- assunzione di tutto il rischio di immagazzinamento come conseguenza dell'esclusione della possibilità di ritornare la merce;

- acquisto di quantità molto importanti, in modo che il fornitore possa risparmiare sugli investimenti, sui costi di immagazzinamento nonché, in determinate circostanze, sui costi logistici;

- prestazioni nell'ambito di informazioni che non si limitano alla farmacovigilanza prescritta dalla legge (cfr. art. 59 cpv. 3 LATer), come per esempio dati concernenti i progressi realizzati con i medicamenti acquistati o dati concernenti la loro distribuzione e quella di preparati della concorrenza in singoli reparti di un ospedale, la verifica e la valutazione di possibili interazioni tra medicamenti, la risposta a tipiche domande di routine da parte di persone specializzate al momento dell'utilizzazione del medicamento, domande che queste altrimenti indirizzerebbero al fabbricante;

- indennizzi per il collocamento di materiale pubblicitario (teche e tabelloni, giornali per la clientela) e servizi legati alla presentazione della merce nelle farmacie (sistemazione dei medicamenti acquistati secondo criteri definiti dal fornitore).

Per maggiore chiarezza e per evitare le difficoltà nell'interpretazione che pone il testo in vigore si rinuncia, perché di difficile delimitazione, ai concetti di sconti «usuali nel commercio» e sconti «giustificati economicamente» (cfr. art. 33 cpv. 3 lett. b LATer) e si stabilisce invece a quali condizioni riduzioni di prezzo o pagamenti separati, legati all'acquisto di un medicamento, non devono essere ritenuti vantaggi pecuniari e non sottostanno pertanto all'articolo 57a capoversi 1 e 2. A livello di ordinanza si prevede di definire più nel dettaglio queste condizioni nonché altre possibili forme di controprestazioni che non si possono considerare vantaggi pecuniari (così per es. la partecipazione in qualità di consigliere in advisory boards nonché entità e forma di possibili indennizzi per l'esposizione di materiale pubblicitario). Occorrerebbe in particolare fare in modo che queste prestazioni siano fissate