Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine

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La nuova formulazione del testo di legge permette, inoltre, di chiarire che l'obbligo in questione non ha effetto unicamente quando i vantaggi pecuniari vengono concessi per la prescrizione, la dispensazione o l'utilizzazione di determinati medicamenti o di determinati gruppi di medicamenti. In altre parole, la disposizione riguarda anche facilitazioni che non si riferiscono ad agenti terapeutici di cui si conosce il nome e al cui nome è possibile risalire, né ad agenti terapeutici di una determinata azienda e che evitano di costituire un incentivo per aumentare le quantità smerciate.

ad cpv. 1 lett. a

Alla lettera a si precisa che il divieto riguarda vantaggi pecuniari legati a medicamenti soggetti a prescrizione (categorie di dispensazione A e B; cfr. art. 23 cpv. 1 e 24 LATer). In questo modo si vuole render conto della circostanza, che l'uso improprio o l'uso eccessivo di medicamenti senza ricetta costituisce un pericolo considerevolmente minore per la salute, rispetto a quello di medicamenti soggetti a prescrizione. È per questa ragione che la legge consente la pubblicità destinata al pubblico nel caso di medicamenti senza ricetta (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b LATer), così che in questo caso il divario a livello di informazione tra personale specializzato come medici o farmacisti e i pazienti e i consumatori è meno marcato. Per questa ragione non sembra opportuno, nel caso di medicamenti senza ricetta, proteggere pazienti e consumatori attraverso una normativa, che proibisca influssi inappropriati (fondamentalmente finanziari).

ad cpv. 1 lett. b

In compenso alla lettera b, il divieto di prospettare o di conseguire vantaggi viene esteso, sulla scorta della mozione del Consiglio degli Stati già menzionata, ai dispositivi medici. Considerate le particolarità di questa categoria di medicamenti, non risulta opportuno assoggettare tutti i dispositivi medici al divieto di cui al capoverso

1. La designazione dei medicamenti per cui il divieto è valido e di quelli per cui invece non ha valore è di competenza del Consiglio federale. A questo proposito sono previsti i seguenti disciplinamenti:

- È in particolare necessario prevedere una deroga al divieto di vantaggi per quei dispositivi medici che, nella classificazione basata sulla normativa di riferimento, ossia la direttiva 93/42/CEE, sono attribuiti alla categoria più bassa, ossia la classe I (cfr. art. 45 cpv. 3 LATer in comb. disp con gli art. 1 e 5 dell'ordinanza del 17 ottobre 200193 relativa ai dispositivi medici [ODmed]). A questa categoria appartengono per esempio cerotti, letti d'ospedale o ausili per la deambulazione (stampelle). Si tratta di prodotti per i quali – anche se prescritti, applicati o utilizzati in modo improprio o eccessivo a seguito di vantaggi pecuniari soltanto ventilati o effettivamente corrisposti – è possibile escludere ampiamente che possano costituire un pericolo per la salute; il divieto, in questo caso, non avrebbe pertanto alcun senso. Lo stesso vale anche per una parte dei dispositivi medici classici che presentano un maggiore potenziale di rischio e che figurano nella classe IIa. In proposito occorre considerare che i relativi criteri di classificazione, definiti nell'appendice IX della direttiva 93/42/CEE (cfr. art. 5 ODmed), sono molto complessi, tanto che,

93 RS 812.213