Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
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campioni di medicamenti, se impiegati su larga scala e a tempo indeterminato, vengano usati per abituare i pazienti ricoverati in istituzioni stazionarie (ospedali) a un determinato medicamento, in modo che lo adottino anche una volta dimessi, questa volta però dietro pagamento. Per questo motivo si intende estendere la normativa sui campioni di medicamenti di cui all'articolo 10 OPuM (in particolare per quanto riguarda la loro limitazione a un numero ridotto e alla confezione più piccola disponibile sul mercato, la fornitura solo su richiesta scritta preliminare, l'obbligo di contrassegnare i medicamenti come «campioni gratuiti» e il divieto di vendita). Si intende inoltre limitare la dispensazione di campioni ai primi due anni dopo la prima immissione in commercio del medicamento in Svizzera. Il Consiglio federale dovrà inoltre definire con maggiore precisione e quantificare il concetto di «numero esiguo»102.
Art. 57c (nuovo) Obbligo di dichiarare
Anche nell'ambito della sanità le interdipendenze a livello economico sono costantemente aumentate. I diversi processi commerciali (fabbricazione, commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio) sono sempre più intrecciati tra di loro (per es. partecipazioni di medici a società di vendita per corrispondenza oppure ad aziende o farmacie in possesso di commercianti all'ingrosso). Questa integrazione verticale diventa problematica quando aumentano la prescrizione, la dispensazione e l'utilizzazione di medicamenti e, parallelamente, i guadagni delle aziende e, indirettamente, il reddito degli specialisti. Lo stesso vale per integrazioni verticali su più piani, come per esempio quando una società per lo smercio detenuta da medici ha inoltre partecipazioni in un'azienda che fabbrica agenti terapeutici.
Per evitare influssi indesiderati, sarebbe possibile proibire queste partecipazioni e questi intrecci, o almeno limitarli fortemente. Un simile intervento costituirebbe però una grave intromissione nella libertà di scambio. Per evitare influssi indesiderati, l'obbligo di trasparenza costituisce invece una misura meno radicale. In questo contesto, l'interesse pubblico a un'informazione quanto più esaustiva è indiscusso103 e viene espressamente sollecitato dalla mozione CSS-CS (06.3420) «Precisazioni sull'articolo 33 della legge sugli agenti terapeutici».
Nell'ambito delle donazioni a organizzazioni, il nuovo articolo 57b prevede già un obbligo all'informazione (cfr. le considerazioni in merito all'art. 57b cpv. 1 lett. b LATer)104. Poiché, tuttavia, oltre al conseguimento di vantaggi pecuniari esistono altre attività che potrebbero portare a conflitti di interesse, questo disciplinamento preso isolatamente non solo non è sufficiente, ma si limita alle sole organizzazioni, tralasciando le singole persone autorizzate a prescrivere o a dispensare.
102 Per gli stupefacenti impiegati come medicamenti esiste già oggi un'analoga limitazione sulla base della quantità; ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 e dell'art. 41 cpv. 2 dell'ordinanza del
29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup; RS 812.121.1) nei primi due anni dall'immissione in commercio di uno stupefacente può essere dispensato o ordinato unicamente un campione della confezione più piccola commercializzata e approvata dall'Istituto.
103 Secondo i pazienti interpellati nell'ambito di uno studio australiano, la trasparenza sui legami di interessi dei medici migliorerebbe le decisioni riguardanti le cure e aumenterebbe la fiducia nella classe medica. Vedi: M.H.N. Tattersall, A. Dimoska, K.Gan, «Patients expect transparency in doctors' relationships with the pharmaceutical industry» (abstract), Medical Journal of Australia 2009; 190, pp. 65-68.
104 Anche negli Stati Uniti e in Australia è stata proposta una normativa che obbliga l'industria farmaceutica a rendere pubblici i sussidi finanziari accordati a o da medici.