Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 67Fedlex · Rapporto esplicativo

non destinati alla vendita (cfr. art. 10 cpv. 1 e 3 dell'ordinanza del 17 ottobre 200197 sulla pubblicità dei medicamenti [OPuM] e le considerazioni in merito alla lett. e).

Per queste ragioni, alla lettera c viene ora proposto di limitare i vantaggi pecuniari ammessi all'acquisto di un medicamento a sconti e ribassi sul prezzo, per quanto questi siano documentati in maniera trasparente e siano trasferiti ai consumatori o ai loro assicuratori. Gli sconti in natura (bonifici di merce) non saranno, di converso, più ammessi, come pure tutti i rimanenti vantaggi pecuniari che è possibile conseguire a seguito dell'acquisto di un medicamento (per es. omaggi all'acquisto di una quantità minima, anche se di piccola entità e rilevanti per lo studio medico o la farmacia del beneficiario secondo quanto previsto alla lett. a). Dal 2006, in Germania e in Austria gli sconti in natura sono stati vietati98.

Tutti i vantaggi permessi in virtù della lettera c dovranno ora figurare con la massima chiarezza nelle fatture e nella contabilità, rispettivamente, dell'acquirente (ospedali, case per anziani, case di cura, medici e farmacisti) e del venditore (fabbricanti, importatori, commercianti all'ingrosso, eventualmente altri commercianti al dettaglio; lett. c n. 1). Questa normativa, conformemente alla richiesta della mozione CSS-CS (06.3420), «Precisazioni sull'articolo 33 della legge sugli agenti terapeutici», è stata introdotta per garantire la massima trasparenza. Il diritto in vigore prevede l'obbligo di tenere un registro solo per le aziende farmaceutiche, nel caso in cui queste distribuiscano campioni gratuiti (cfr. art. 10 cpv. 5 OPuM); l'obbligo non riguarda, tuttavia, le persone che ricevono i campioni99.

Alla lettera c numero 2 si precisa che vantaggi pecuniari accordati in relazione a un acquisto di agenti terapeutici devono essere trasferiti ai pazienti e ai consumatori (o ai loro assicuratori). In questo modo si garantisce che le persone autorizzate a prescrivere, dispensare e utilizzare agenti terapeutici non conseguano vantaggi pecuniari che le influenzino nell'esercizio della loro funzione. A beneficiare del vantaggio pecuniario sarà in questo modo la clientela di tali persone. Anche in questo modo è possibile che venga esercitato un influsso sulla scelta dell'agente terapeutico; si tratta, tuttavia, di un'influenza in sé auspicabile, dato che permette di abbassare il prezzo dei medicamenti per chi deve sopportarne i costi (assicuratori malattia, pazienti). Lo stesso vale per vantaggi pecuniari che il personale specializzato può

97 RS 812.212.5

98 In Austria il divieto è però limitato al settore ambulatoriale e ai medicamenti, il cui prezzo viene coperto dall'assicurazione malattia sociale.

99 Nella sua pubblicazione in merito alle disposizioni sugli sconti (art. 33 cpv. 3 lett. b LATer) l'Istituto consiglia, tuttavia, già oggi, di registrare separatamente e con la massima trasparenza gli sconti rispettivamente concessi e ottenuti, sia per quanto riguarda i fornitori sia per quanto riguarda i beneficiari dei ribassi; cfr. Swissmedic Journal 11/2003 (cifra VII, rispettivamente p. 983 ss. nella versione tedesca e p. 988 ss. in quella francese; non esiste una versione italiana).