Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine

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AR e ZH criticano la forma esaustiva dell’elenco degli indirizzi terapeutici e propongono di introdurre un «ad esempio». PCS chiede di disciplinare le basi giuridiche concernenti i medicamenti senza indicazione, ad esempio i rimedi cinesi, le serie di diluizione antroposofiche, i fiori di Bach o i rimedi omeopatici, e la loro utilizzazione in una legge a sé, con l’obbligo di dimostrare ai consumatori unicamente la non pericolosità e non l’efficacia.

IG PHYTO ritiene che le definizioni non siano necessarie, poiché i termini si spiegano da sé. Inoltre la definizione di medicamenti senza indicazione è incompleta e non tiene conto in particolare dei medicamenti fitoterapeutici di tradizione pluriennale. Per evitare malintesi, UNION chiede di menzionare nella legge i medicamenti fitoterapeutici. VD e Pharmacies VD chiedono di sostituire «indicazione» con «indicazione specifica» (indication spécifiée). SAMW propone di sostituire «medicamenti senza indicazione» con «medicamenti utilizzati nella medicina complementare».

Per kf, in futuro le casse malati dovranno rimborsare solo i medicamenti per cui esiste una prova dell’efficacia.

Cpv. 1 lett. h

Apotheken BE e Apotheken GR sostengono la definizione di «nuovo principio attivo».

AI, AR, IG-AppDrog e ReAG chiedono che i principi attivi della medicina complementare non siano considerati nuovi principi attivi nel senso di NCE (new chemical entities). UNION e IG PHYTO chiedono che i principi attivi già approvati in altri Paesi con un’omologazione simile e quindi corredati di una documentazione quantitativamente e qualitativamente sufficiente non siano trattati come «nuovi principi attivi», in modo da poter semplificare e accelerare l’omologazione. I Paesi con un’omologazione simile devono ancora essere definiti.

Santésuisse e USAM chiedono una definizione più precisa di «nuovo principio attivo», per evitare un effetto di aumento dei costi per i cosiddetti prodotti «Me Too».

GalloSuisse, SBauerV, SGP e SOBV chiedono di sopprimere la disposizione secondo cui in Svizzera i principi attivi omologati unicamente come componenti di medicamenti per uso umano sono considerati nuovi principi attivi di medicamenti per uso veterinario e viceversa, dal momento che fa gonfiare inutilmente i costi.

SG, UDC, SVPS e GST rilevano che bisogna esaminare la possibilità di un’omologazione semplificata per i medicamenti o principi attivi già omologati nella medicina umana o veterinaria quando tali principi attivi sono contenuti in un nuovo medicamento nella medicina umana o veterinaria. Lo scopo di tale misura, oltre a una limitazione dei documenti necessari per l’omologazione, è di prevenire uno stato di emergenza terapeutica nell’ambito della medicina veterinaria.

Cpv. 1 lett. i (nuova) (non sottoposto a consultazione)

FAMS, NVS, USAM e SVKH chiedono l’inserimento della definizione di «medicamenti complementari» che figura nell’ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici (OMCF; RS 812.212.24).

Cpv. 1 lett. k (nuovo) (non sottoposto a consultazione)

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