Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine

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ridurre l’esplosione dei costi della salute. L’obbligo di indirizzare i pazienti verso un medico, se del caso, resterebbe invariato. Ciò consentirebbe una vera collaborazione efficiente tra medici e farmacisti. Secondo Apotheken GR, la farmacia è l’unico luogo in cui può avvenire una verifica complessiva della medicazione di un paziente –prescrizione medica e automedicazione. Anche AI approva il diritto dei farmacisti di dispensare determinati medicamenti soggetti a prescrizione, designati appositamente, senza ricetta. Santésuisse approva la semplificazione dell’automedicazione, che oltre a offrire trattamenti più economici, consente di rafforzare la responsabilità individuale, evitare le visite mediche e sgravare l’assicurazione malattie. In tale ambito, non è tuttavia effettuata una distinzione tra prescrizione e dispensazione. BE chiede un completamento dell’ultima frase: «La dispensazione di questi medicamenti…»

FR approva l’ampliamento delle competenze dei farmacisti in materia di dispensazione, ma respinge la classificazione dei medicamenti per uso veterinario in questa categoria di dispensazione. BS approva sostanzialmente tale ampliamento ed è inoltre dell’avviso che le competenze dei farmacisti debbano essere ottimamente impiegate. Al contrario, nell’ambito della medicina veterinaria, questo Cantone è contrario ad autorizzare i farmacisti alla dispensazione di medicamenti per uso veterinario soggetti a prescrizione in assenza di una ricetta rilasciata da un

veterinario. Anche AG, AR, NW, SH, SZ, ZH, AGORA, GST, Kantonstierarzt Urkantone,

Micarna SA, ufamed, VSKT e VSP/FSEC respingono tale proposta. GE segnala che la dispensazione di medicamenti per uso veterinario da parte dei farmacisti non deve valere per gli animali da reddito. Secondo Kantonstierarzt LU, in assenza di prescrizione di un veterinario, i farmacisti possono dispensare soltanto i medicamenti per uso veterinario soggetti all’obbligo del registro. Secondo GalloSuisse i medicamenti per uso veterinario soggetti a registrazione devono essere dispensati soltanto su prescrizione da personale autorizzato a tale scopo da un farmacista o un droghiere. CNAV, SFZV e AGORA si esprimono sostanzialmente a favore della dispensazione di medicamenti per uso veterinario da parte dei farmacisti, ma non di quelli soggetti a prescrizione. AGORA e CNAV aggiungono che tale regola vale in particolare per tutti i medicamenti soggetti a registrazione.

Apotheken ZH, KGV e Santésuisse s’interrogano sul rimborso da parte dell’assicurazione malattie obbligatoria di questi medicamenti dispensati dalle farmacie. Per Apotheken ZH, Galenica e KGV, l’esclusione dell’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione malattie obbligatoria consentirebbe di ridurre i costi a carico della collettività. Secondo Galenica dovrebbe però esistere la possibilità che l’assicurazione di base obbligatoria assuma i costi di tali medicamenti se è dimostrata una riduzione dei costi rispetto alla situazione attuale. Chiedono un

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completamento in tal senso del capoverso 1 . GE e TI osservano invece che questa nuova competenza in materia di dispensazione non può rappresentare una «prescrizione farmaceutica» a carico dell’assicurazione di base obbligatoria. Per TI e Galenica, la questione dell’assunzione dei costi andrebbe disciplinata nella LAMal.

IDS chiede al Consiglio federale di definire delle linee guida chiare in materia di dispensazione di medicamenti soggetti a prescrizione da parte di farmacisti senza bisogno della ricetta. Santésuisse chiede criteri chiari (preferibilmente in base a campi d’indicazione) volti a definire il gruppo di medicamenti appositamente designati.

Swiss Dental Hygienists approva la semplificazione della dispensazione di medicamenti della categoria B da parte delle farmacie e rileva che alcuni medicamenti della categoria B devono poter essere applicati direttamente ai loro pazienti.

Basandosi sull’esperienza acquisita in materia di «pillola del giorno dopo», TI riconosce l’esigenza d’introdurre una «categoria intermedia» e chiede il mantenimento della categoria C, qualora un tale adeguamento possa essere conseguito definendo nuovamente le categorie di

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