Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine

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dispensazione esistenti. Per Apotheke Mellingen, l’auspicata semplificazione dell’automedicazione con la creazione della sottocategoria della lista B – dispensazione da parte dei farmacisti senza prescrizione medica – non è fattibile né giuridicamente ammissibile. Rivendica pertanto il mantenimento e l’estensione della lista C – dispensazione da parte di farmacisti in qualità di operatori sanitari - con una riclassificazione dei medicamenti della lista B nella lista C. GE non comprende come l’eliminazione della categoria di dispensazione C e l’impiego di una sottocategoria possa apportare una semplificazione. Oltre al principio secondo cui «chi prescrive medicamenti non li dispensa», dovrà valere anche il suo contrario, ossia «chi dispensa medicamenti non li prescrive».

BL, LU, SG, ZG, TI, TG, PCS, FMH, VEDAG, KKA, ACSI, SAMW, fmCH, Hausärzte Schweiz,

FRC e VKS respingono la dispensazione di medicamenti soggetti a prescrizione senza prescrizione medica da parte dei farmacisti. Secondo NW e KKA, i farmacisti non dispongono delle competenze richieste per effettuare degli esami o per porre delle diagnosi, elementi indispensabili per prescrivere una terapia medica. Per SG, LU, ZG, FMH e VEDAG, una prescrizione medica o la decisione di dispensare medicamenti soggetti a prescrizione presuppongono l’abilità e la possibilità di effettuare una visita e una diagnosi medica, condizioni non soddisfatte dai farmacisti. Secondo SG, I medicamenti della categoria di dispensazione B sono tutti farmaci con un notevole potenziale di rischi di effetti collaterali indesiderati e interazioni. SVB Belegärzte considerano discutibile l’ampliamento della competenza di dispensazione. Tale ampliamento potrebbe produrre dei risparmi evitando consulti medici superflui, ma i farmacisti, comunque, non possederanno conoscenze dei sintomi individuali della malattia. Anche PCS ritiene che tale misura minacci la sicurezza dei pazienti. Il «principio dei quattro occhi» è ridotto a un «principio dei due occhi» con l’attribuzione di questa competenza ai farmacisti. L’obbligo di documentazione aumenta inoltre i costi. Anche KKA sostiene che la normativa violi il «principio dei quattro occhi». LU aggiunge che l’obbligo di presenza di un farmacista potrebbe venir meno con la conseguenza che collaboratori dell’azienda non autorizzati potrebbero dispensare medicamenti soggetti a prescrizione. PCS e ACSI motivano il loro rifiuto con il trasferimento degli incentivi finanziari o dei conflitti d’interesse relativi alla dispensazione dai medici ai farmacisti. FRC aggiunge che la possibilità di prescrivere e dispensare medicamenti, non solo da parte di medici ma anche di farmacisti, potrebbe scatenare un conflitto tra interessi medici ed economici, ragion per cui i farmacisti non dovranno potere prescrivere determinati medicamenti della lista B. fmCH chiede che la sovranità diagnostica o terapeutica – compresa la dispensazione di medicamenti – resti nella mani dei medici con un diploma federale e una formazione specializzata.

Art. 25 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 3-5

GSASA sostiene per principio le disposizioni. FMH condivide il principio di eliminare la differenziazione all’interno dei medicamenti soggetti a prescrizione (categorie di dispensazione C e D), mantenendo però intatta quella tra medicamenti non soggetti a prescrizione e medicamenti in vendita libera (categoria di dispensazione E).

Cpv. 1

AGORA sostiene la proposta di estendere le competenze in materia di dispensazione.

SAMW chiede l’autorizzazione a dispensare medicamenti non soggetti a prescrizione anche per i medici che praticano la medicina tradizionale e non solo per i farmacisti e i medici che praticano la medicina complementare.

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