Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine
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SG/A, Apotheken SO, Apotheken SZ, Apotheken TG, Pharmacies FR e Pharmacies VS
segnalano inoltre che per i medicamenti soggetti a prescrizione la prescrizione e la dispensazione devono essere separate. Dato il pericolo di malintesi, propongono l’introduzione dell’espressione «medicamenti non soggetti a prescrizione».
Pharmacies VD chiede di modificare l’articolo come segue: «L’istituto definisce i medicamenti non soggetti a prescrizione che possono essere dispensati…». Le persone di cui al capoverso 1 lettera c possono in fondo dispensare un’unica categoria di medicamenti.
Cpv. 4
VSVA approva l’abrogazione di questo capoverso.
Cpv. 5 pharmaSuisse, Apotheken LU, Apotheken SG/A, Apotheken SZ, Apotheken TG,
Pharmacies FR e Pharmacies VS salutano la limitazione della competenza in materia di dispensazione ai medicamenti della medicina complementare senza indicazione. Chiedono semmai di sostituire l’espressione «formazione riconosciuta a livello cantonale» con «autorizzazione cantonale». SKS approva la possibilità dei Cantoni di decidere che la dispensazione dei medicamenti della medicina complementare continui a essere praticata da personale medico specializzato.
SVKH, FAMS e NVS considerano invece un passo indietro inaccettabile la limitazione ai medicamenti non soggetti a prescrizione senza indicazione, che è contraria ai requisiti centrali del nuovo articolo costituzionale 118a «Medicina complementare», e chiedono di rinunciare a questa limitazione della competenza in materia di dispensazione. Osservano che la nuova regolamentazione limita fortemente le possibilità terapeutiche dei terapisti della medicina complementare, privandole di ogni realtà terapeutica. Il fatto che un terapista possa o meno dispensare un medicamento non deve dipendere dalla classificazione del medicamento nella categoria con o senza indicazione, bensì dalla sua formazione e dal suo indirizzo terapeutico.
Anche ADV, DVBB, KBD, SDV, SDV GR, SDV Sektion SG/TG/AR/AI, SDV SO, SDV ZH/SH e
Drogerie Dobler criticano la limitazione della competenza in materia di dispensazione ai medicamenti senza indicazione, anche se nelle terapie della medicina complementare – ad esempio nella fitoterapia – sono regolarmente utilizzati anche medicamenti con indicazione. AI e AR respingono la normativa proposta. L’approccio, secondo il quale gli appositi terapeuti applicano le loro conoscenze farmacologiche e, basandosi su queste, formulano raccomandazioni mediche personalizzate, corrisponde in gran parte alla realtà e deve essere accolto favorevolemente. In questi Cantoni, i terapeuti della medicina complementare si basano in larga misura su medicamenti omologati con indicazione. Non si comprende la ragione per cui i terapeuti non dovrebbero utilizzare tali preparati, tanto più che quest’ultimi sono regolarmente omologati da Swissmedic e le indicazioni sono state controllate e definite.
I Verdi / AVeS, DvKom, IG-AppDrog e ReAG chiedono che sia mantenuta la versione originale, poiché il progetto rappresenta un passo indietro rispetto al diritto vigente per i terapisti non medici. SMI critica l’incoerenza di vietare ai medici di dispensare un medicamento, ma di consentire la dispensazione di medicamenti della medicina complementare alle persone con una formazione riconosciuta a livello cantonale in medicina complementare. Per BE, ciò è contrario ai requisiti fondamentali del progetto, secondo cui in linea di principio sono autorizzati a dispensare medicamenti solo i farmacisti e i droghieri con diploma federale. La possibilità di dispensazione di
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