Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine

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medicamenti senza indicazione da parte di terapisti non medici corrisponde a una disparità di trattamento rispetto ai medici, che ai sensi dell’avamprogetto non sono autorizzati a dispensare medicamenti. SG respinge per principio il divieto di dispensazione diretta e di conseguenza anche la limitazione della competenza in materia di dispensazione degli specialisti di medicina complementare e alternativa ai medicamenti senza indicazione.

ASSGP, GRIP e SGCI chiedono la soppressione dell’espressione «senza indicazione» e

bis ter

rimandano alla motivazione relativa all’articolo 4 capoverso 1 lettere a e a (nuove), in cui respingono in generale la nuova definizione di medicamenti con e senza indicazione.

ARD ritiene che la possibilità di dispensazione da parte di persone autorizzate a prescrivere medicamenti aumenti il rischio di abusi.

FR chiede chiarezza sul campo d’applicazione dell’articolo 25 capoverso 5. Visto il legame tra questo capoverso e l’articolo 25a dell’ordinanza sui medicamenti (OM, RS 812.212.21), non è chiaro se i Cantoni possano autorizzare a dispensare medicamenti anche terapisti senza diploma federale.

ChiroSuisse aggiunge che i chiropratici dovrebbero essere autorizzati a dispensare medicamenti anche senza questa autorizzazione cantonale, dal momento che la loro formazione corrisponde a una formazione medica.

Cpv. 6 (nuovo) (non sottoposto a consultazione)

IG, DHS, Santésuisse e SRF suggeriscono di disciplinare chiaramente in un nuovo capoverso chi è autorizzato a dispensare medicamenti in vendita libera, menzionando espressamente il commercio al dettaglio.

AGePPh attira l’attenzione sullo status cantonale speciale e sul riconoscimento cantonale dei «préparateur en pharmacie» nel Cantone di Ginevra e chiede l’introduzione di un’aggiunta che li autorizzi a dispensare medicamenti soggetti a prescrizione a severe condizioni e al fine di rappresentare il farmacista in sua assenza. Se fosse respinta tale estensione della competenza, temono una perdita di posti di lavoro benché questo speciale gruppo professionale sia riconosciuto e apprezzato nel Cantone di Ginevra.

Art. 26 cpv. 2 (non sottoposto a consultazione)

Data la competenza in materia di dispensazione ampliata delle farmacie, SAMW chiede la seguente aggiunta: «Un medicamento può essere prescritto o dispensato soltanto se lo stato di salute del consumatore o del paziente è noto.»

Art. 27 (non sottoposto a consultazione)

VSVA saluta il mantenimento della possibilità per i pazienti di acquistare medicamenti per corrispondenza, ma deplora il fatto che la vendita per corrispondenza resti limitata, come finora, ai medicamenti soggetti a prescrizione.

SG, pharmaSuisse, Apotheken BL, Apotheken BS, Apotheken GR, Apotheken LU, Apotheken SG/A, Apotheken SO, Apotheken SZ, Apotheken TG, Pharmacies FR e

Pharmacies VS chiedono un adeguamento, che limiti la vendita alle persone in possesso di una ricetta medica o a una persona fisica a cui queste abbiano conferito una procura: l’esperienza

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