Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine

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quelli specializzati in piccoli animali, allo scopo di verificare l’impiego corretto dei medicamenti. Vi sono poi anche altri controlli nei macelli e nelle aziende di trasformazione del latte.

Secondo ufamed, si tiene troppo poco conto delle esigenze speciali della medicina veterinaria e dell’agricoltura e la regolamentazione vigente con il diritto alla dispensazione diretta da parte dei veterinari funziona perfettamente da anni in Svizzera. L’introduzione della nuova ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet) nel settembre 2004 ha inoltre contribuito a dare agli allevatori e ai veterinari dell’effettivo più responsabilità per la produzione di alimenti di alta qualità e un’utilizzazione responsabile dei medicamenti per uso veterinario.

SKS e FRC considerano poco praticabile un divieto rigoroso di dispensazione diretta nel settore dei medicamenti per uso veterinario. Si aspettano tuttavia che mediante i controlli dei veterinari nell’ambito della dispensazione dei medicamenti questi si assumano maggiori responsabilità e impegni e chiedono pertanto una forte limitazione della dispensazione diretta nonché principi guida per le terapie standard e la dispensazione di medicamenti anche in questo settore.

Weko rileva che un divieto immediato di dispensazione diretta di medicamenti da parte dei veterinari non ha molto senso e ricorda la sua decisione dell’11 ottobre 2004 (DPC 2004/4, pag. 1040 segg.) concernente l'apertura dei canali di distribuzione di medicamenti per uso veterinario nelle farmacie. La dispensazione di medicamenti per uso veterinario da parte delle farmacie deve offrire agli allevatori una maggior possibilità di scelta e aumenta la concorrenza. weko sostiene quindi la via imboccata nell’ambito della revisione, che porta alla separazione tra prescrizione e dispensazione dei medicamenti in Svizzera e propone inoltre di verificare in quale cornice sia possibile un’introduzione differenziata del divieto di dispensazione diretta per i medicamenti per uso veterinario (cfr. indagini del professor Gerd Folkers e di Felix Althaus). Questi ultimi affermano che attualmente i farmacisti non sono in grado di dispensare medicamenti per uso veterinario in vendita libera o su prescrizione, essendo limitati nell’ambito della loro formazione, anche se nel frattempo vi sono migliori possibilità di formazione e perfezionamento professionale. Resta il rischio che i farmacisti non siano in grado di esercitare per i medicamenti per uso veterinario la stessa funzione di controllo come per i medicamenti per uso umano. Malgrado gli sforzi di weko, per ora i farmacisti non sembrano troppo interessati alla dispensazione di medicamenti per uso veterinario. Questo canale sarebbe quindi ancora troppo piccolo per soddisfare la domanda di medicamenti per uso veterinario per tutti gli allevatori. Per weko, attualmente un altro rischio è un possibile aumento delle tariffe delle prestazioni della medicina veterinaria, dal momento che queste ultime non sono fissate dallo Stato attraverso la LAMal. La possibile perdita di guadagno per i farmacisti in seguito al divieto di dispensazione diretta potrebbe quindi andare a scapito dei consumatori.

bis Art. 24. cpv. 1 lett. b e c nonché cpv. 1 (nuovo) Cpv. 1 lett. b AG, AI AR, GL, NW, TG, ZH, ZG, VS, KKA, AGORA, ASSGP, Bell AG, CNAV, Dr. Martin, Dr. med. Gustav Loretan, Hausärzte Schweiz, Hausärzte Basel, Santésuisse , SGCI, Kantonstierarzt LU, Kantonstierarzt Urkantone, FAMS, PCS, PLR, fmCH, MEDGES, NVS, VLSS, VSP/FSEC, VSVA, VSKT SDV, SDV GR, SDV Sektion SG/TG/AR/AI, SDV SO, SDV ZH/SH, SDV ZS, ADV, Drogerie Dobler, IG-AppDrog, DVBB, KBD, ReAG e SAMW

propongono di mantenere l’articolo 24 capoverso 1 lettera b nella forma e nella formulazione attuale. Santésuisse propone la seguente aggiunta: «b. altri operatori sanitari conformemente alle disposizioni in materia di dispensazione diretta; questi ultimi devono soddisfare gli stessi requisiti delle farmacie.»

Se è mantenuta l’abrogazione della lettera b, secondo APA deve essere abrogata anche la lettera c. I farmacisti devono elaborare le ricette in farmacia direttamente e personalmente. È estremamente problematico vietare la dispensazione ai medici e affidare questo compito delicato agli assistenti di farmacia o ad altre persone, anche sotto vigilanza.

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