Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 53Fedlex · Rapporto sui risultati
Cpv. 5
Per Apotheken BL e Apotheken BS, analogamente all’articolo 24 capoverso 1 lettera b autorizzando i terapisti a dispensare medicamenti della medicina complementare si creano incentivi negativi. Analogamente al medico, il terapista deve formulare la diagnosi e stabilire la terapia e il disaggio del medicamento. Il medicamento deve però essere dispensato dal farmacista.
Per TI, l’articolo 25 capoverso 5 nella nuova versione non è coerente con l’abrogazione del diritto di dispensazione per tutti salvo che per i farmacisti. Con il regime attuale si sarebbe parificato il terapista al medico che era autorizzato a dispensare; così come formulato, con il regime futuro, in cui il solo farmacista sarà autorizzato a dispensare, si privilegerebbe il terapista, poiché nessun altro operatore potrà dispensare medicamenti. L’espressione nel testo italiano «dispensare senza indicazione medicamenti dalla medicina complementare» non è chiara, bensì fuorviante: se non sussiste indicazione (cioè motivo), qualsiasi dispensazione di medicamenti è contraria alle regole dell’arte. TI propone la seguente formulazione: «dispensare medicamenti senza indicazione della medicina complementare».
Visto il rifiuto del divieto di dispensazione diretta (art. 24 cpv. 1), ZG ritiene che la competenza in materia di dispensazione degli specialisti della medicina complementare e alternativa non vada limitata come proposto ai medicamenti della medicina complementare senza indicazione e propone di lasciare invariato l’articolo 25 capoverso 5, mantenendo la dispensazione diretta.
Art. 25a (nuovo) Dispensazione da parte di altri operatori sanitari AG, AI, AR, BS, GL, SG, TG, VS, ZG, ZH, VKS, LDP BS, fmCH, ADV, Hausärzte Schweiz, VEDAG, kf, KBD, Drogerie Dobler, IG-AppDrog SDV, SDV GR, SDV Sektion SG/TG/AR/AI, SDV SO, SDV ZH/SH, SDV ZS, ReAG, ASSGP, DVBB, Santésuisse e SGCI propongono di
sopprimere questo articolo, mantenendo la dispensazione diretta.
Per APA e FMH è materialmente sbagliato creare un articolo derogatorio per le regioni periferiche solo a causa della prevedibile opposizione politica in 17 Cantoni della Svizzera tedesca. L’inserimento di questa clausola derogatoria mostra che non vi sono argomenti giuridici a sostegno del divieto di dispensazione diretta.
Secondo Apotheke Dr. Bichsel, la definizione «se la farmacia pubblica più vicina non è raggiungibile con i mezzi pubblici in un tempo ragionevole » non è corretta e non può figurare in una legge. Questa definizione va sostituita con il seguente testo: «se lo richiede l’approvvigionamento in medicamenti della popolazione».
Apotheken BE, Apotheken GR e Apotheken TG approvano la regolamentazione derogatoria della dispensazione diretta, a patto che gli operatori sanitari autorizzati a dispensare medicamenti soddisfino i criteri di qualità di cui all’articolo 30 capoversi 2 e 3 LATer. Pharmacies FR chiede inoltre che possano essere dispensati solo i medicamenti che rientrano nella competenza professionale della persona in questione. Pharmacies VD propone inoltre di prevedere un’autorizzazione derogatoria a dispensare medicamenti solo temporanea invece che definitiva.
BE, LDP BS, Apotheken ZH, Pharmacies FR e Pharmacies VD sostengono la nuova
possibilità per i Cantoni di consentire, mediante un’autorizzazione cantonale, anche altri operatori sanitari a dispensare medicamenti nelle regioni con poche farmacie. pharmaSuisse, Apotheken
BS, Apotheken BL, Apotheken GR, Apotheken LU, Apotheken SG/A, Apotheken SO,
Apotheken SZ, Apotheken TG, Pharmacies GE e GSASA salutano la nuova regolamentazione della dispensazione di medicamenti da parte di altri operatori sanitari nella legge sugli agenti terapeutici e propongono la seguente modifica: «Nelle località senza farmacie pubbliche i Cantoni possono autorizzare altri operatori sanitari a dispensare medicamenti, se la farmacia pubblica più vicina non è raggiungibile con i mezzi pubblici entro un’ora dallo studio medico». Per Pharmacies GE, il Consiglio federale deve definire i criteri severi applicabili. GE, BE, Pharmacies FR, Pharmacies VS e Santésuisse ritengono che la formulazione all’articolo 25a
- 53 -