Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 55Fedlex · Rapporto sui risultati

Se tale misura si rivela insufficiente, il Cantone può autorizzare eccezionalmente l’operatore sanitario a dispensare tutti i medicamenti.»

pharmaSuisse, USAM e GSASA propongono la seguente aggiunta: «Anche se il medico è autorizzato a dispensare medicamenti, deve obbligatoriamente rilasciare e consegnare al paziente una ricetta per i medicamenti dispensati.»

Secondo Helsana, per principio per garantire un impiego efficiente degli operatori sanitari e dei medicamenti la separazione tra la prescrizione e la dispensazione di medicamenti è fondamentale, ma al tempo stesso la dispensazione diretta da parte dei medici risponde a un bisogno diffuso dei clienti. Di conseguenza, lo Stato non deve puntare su una conservazione delle strutture imperniata esclusivamente sui farmacisti, ma può ammettere la dispensazione diretta. Deve però essere garantito che il rilascio delle autorizzazioni ai medici sia vincolato per principio agli stessi requisiti applicabili alle farmacie.

Helsana e USAM segnalano che nell’ambito della dispensazione di medicamenti le farmacie devono sottostare a obblighi giuridici e contrattuali. Verificano la compatibilità tra i vari medicamenti (controllo delle interazioni) o l’assunzione corretta (compliance). Le farmacie devono tenere un dossier completo, verificare il dosaggio e assicurare la qualità. I medici non sottostanno a obblighi analoghi. Inoltre le condizioni imposte dai Cantoni alle farmacie sono più restrittive di quelle imposte agli studi medici. Per questi motivi, in caso di autorizzazione alla dispensazione da parte dei medici i Cantoni devono vincolare il rilascio dell’autorizzazione a requisiti analoghi a quelli applicabili ai farmacisti. Inoltre in futuro dovrà essere garantito che le autorizzazioni rilasciate siano pubblicate. È pertanto proposta la seguente aggiunta: «I requisiti per un’autorizzazione a dispensare tutti i medicamenti sono identici a quelli applicabili ai farmacisti. Il Cantone deve rendere pubblicamente accessibile un elenco attuale delle autorizzazioni rilasciate.»

Art. 30 Autorizzazione per il commercio al dettaglio e per l’utilizzazione Cpv. 1 lett. a

TG, FMH, SAMW, VEDAG e PCS fanno notare che anche facendo un confronto trasversale tra le professioni è inammissibile che in futuro addirittura i commerci al dettaglio potranno vendere medicamenti, mentre il medico non potrà consegnare medicamenti ai suoi pazienti, tanto più che la confusione indesiderata tra medicamenti descritta è più rara proprio tra i medici. Propongono la seguente aggiunta: «a. dispensa medicamenti in farmacie ospedaliere e farmacie pubbliche, studi medici, drogherie e altri commerci al dettaglio;»

SVPS e GST chiedono di completare il capoverso con l’aggiunta «farmacie private veterinarie», mantenendo la dispensazione diretta.

Modifica del diritto vigente

Art. 25 cpv. 2 lett. d LAMal (nuovo) (non sottoposto a consultazione) Allegato (cifra II)

Per Santésuisse , gli assicuratori malattie si adoperano per un sistema sanitario concorrenziale, che comprenda anche la libertà di scegliere il canale di acquisto dei medicamenti. La concorrenza tra i canali di distribuzione è nell’interesse dei pazienti e degli assicuratori poiché ha un effetto positivo sulla qualità e sulla disponibilità a innovare dei fornitori di prestazioni. I problemi sollevati nel messaggio non vanno risolti vietando la dispensazione diretta nella legge. Dovrebbe piuttosto essere prevista una convenzione per i medici come per il canale delle farmacie. Il medico deve poter dispensare medicamenti se ha stipulato un contratto di rimborso con gli assicuratori. A differenza di oggi, il margine di distribuzione deve essere negoziato dai partner tariffari e la struttura dei costi del corrispondente canale di dispensazione riflettuta. L’attuale quota di distribuzione deve essere calcolata in base ai costi di esercizio di una farmacia

- 55 -