Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 52Fedlex · Rapporto sui risultati

KGV saluta la soppressione dell’articolo 24 capoverso 1 lettera b e il fatto che solo i farmacisti debbano poter dispensare medicamenti: ciò corrisponde infatti al principio della dignità e del miglioramento della qualità, come previsto dallo scopo all’articolo 1della legge sugli agenti terapeutici.

TI rileva che a pagina 32 il rapporto esplicativo confonde ancora somministrazione (o utilizzazione) con dispensazione, laddove afferma che la dispensazione rimane possibile nell’ambito del trattamento medico. Se invece il termine «dispensazione» fosse qui utilizzato in modo corretto, allora dovremo confrontarci con enormi problemi di applicazione pratica e di controllo di questa disposizione, soprattutto se – come indicato nel rapporto esplicativo – per evitare inutili scarti di medicamenti, la confezione aperta durante l'impiego dovrebbe essere consegnata al paziente. TI auspicha – in linea con l’attuale normativa contenuta nella legge sanitaria – che il medico sia per principio autorizzato soltanto a somministrare (utilizzare) i medicamenti, ma non a dispensarli, ad eccezione delle situazioni d’urgenza e delle visite a domicilio; in questi casi però dovrebbe essere consegnato al massimo il quantitativo necessario per far fronte alla situazione d’urgenza (ad esempio un giorno).

ChiroSuisse, BGK, GalloSuisse, SBauerV, SGP, SFZV, SOBV e Micarna SA propongono di

autorizzare i veterinari a continuare a rifornire le loro aziende con i medicamenti necessari e di modificare l’articolo 24 capoverso 1 lettera b come segue: «b. veterinari conformemente alle disposizioni in materia di dispensazione diretta.» ChiroSuisse propone inoltre le seguenti modifiche: «Possono dispensare medicamenti soggetti a prescrizione medica: a. invariato; c. specialisti con una formazione corrispondente, sotto il controllo di persone di cui alla lettera a o all’articolo 25a.»

GE e VD propongono di non sopprimere la regolamentazione di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera b, ma di modificarla come segue: «i veterinari titolari di un’autorizzazione per il commercio al dettaglio conformemente all’articolo 30.» Per GE e VD, in futuro potrà essere introdotto un divieto di dispensazione diretta di medicamenti per uso veterinario solo se i farmacisti beneficeranno di una formazione corrispondente. NE propone di lasciare ai Cantoni la possibilità di mantenere la dispensazione diretta per i veterinari soprattutto nel settore degli animali da reddito, allo scopo di garantire la sicurezza alimentare e propone la nuova formulazione seguente: «b. i veterinari fatto salvo il diritto cantonale in materia di dispensazione diretta.»

bis Cpv. 1

SAMW, APA, FMH e VEDAG si oppongono al divieto di dispensazione diretta per i medici parallelamente all’estensione delle competenze in materia di dispensazione dei farmacisti ai medicamenti soggetti a prescrizione. Per SAMW, la separazione tra la competenza in materia di prescrizione e quella in materia di dispensazione deve valere anche per i farmacisti.

Cpv. 3 (non sottoposto a consultazione)

In caso di accettazione del divieto di dispensazione diretta, APA propone di sopprimere l’attuale capoverso 3 dell’articolo 24. APA critica il fatto che persone con un’altra formazione possano utilizzare direttamente e di conseguenza anche dispensare medicamenti soggetti a prescrizione, mentre ciò è vietato per principio ai medici.

Art. 25 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 3-5 Cpv. 1 lett. a

Per SG e ZG, un adeguamento di queste disposizioni è obsoleto visto il rifiuto del divieto di dispensazione diretta (art. 24 cpv. 1) e l’articolo 25 capoverso 1 lettera a va lasciato invariato, mantenendo la dispensazione diretta.

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